Cassation appeal dismissed due to taxpayer's withdrawal after obtaining tax relief and payment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe taxpayer withdrew their cassation appeal against the Regional Tax Commission's decision following the submission of a request for tax dispute resolution under Law 130/2022. The court noted that the taxpayer subsequently obtained a tax relief order and paid the outstanding amount, leading to the extinction of the proceedings. Consequently, the court declared the process extinguished as the subject matter of the dispute had ceased to exist.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 della L. 130/2022; When a taxpayer withdraws a cassation appeal and subsequently obtains a tax relief order with payment, the process is extinguished due to the cessation of the disputed matter.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28129/2021R.G. proposto da MASSIMILIANO CORREALE , in qualità di titolare della ditta indivi- dualeRistorante Les Lumieres di Correale Massimiliano , rappresen- tato e difeso dall’Avv. Franco Rovetto ( pec: franco.rovetto@mi- lano.pecavvocati.it); –ricorrente – contro AGENZIADELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore ; –intimata – Oggetto:sopravvenuta rinuncia al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardia,n. 29 45 / 1 /20 21 , depositata il 2 8 . 7 .20 21 e non notificata .
Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 2 marzo 202 5 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: Consentenza della Commissione t ributaria regionale della Lombar- dia,n. 2945/1/2021, depositata il 28.7.2021 veniva accolto l’appello propostodall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Com- missione t ributaria provinciale di Varese n. 142 / 2 /20 20 , la quale avevaaccolto il ricorso proposto da Massimiliano Correale , esercente attivitàdi ristorazione e titolare della ditta individuale Ristorante Les Lumieres di Correale Massimiliano , avverso l’avviso con cui veniva accertatoun maggior reddito di impresa ai fini delle II.DD. e IVA per ilperiodo d’imposta 201 5 .
Laricostruzione avveniva sulla base di un accertamento analitico in- duttivoex art.39, comma 1, lett. d), d.P.R. n.600/73 nell’ambito del qualeveniva applicato lo studio di settore ai sensi dell’art.62 - sexies d.l.n.331 del 1993 , in presenza di contabilità ritenuta non completa enon interamente fedele. Ilgiudice d’appello riformava la decisione resa dal giudice di prime cure,ritenendo legittimo l’accertamento, sia per la congruità e coe- renzaalle risultanze dello studio di settore, sia per l’antieconomicità dellagestione protrattasi anche nei quattro anni antecedenti all’anno oggetto del presente processo, in presenza di ulteriori elementi di riscontro dell’incongruenza della dichiarazione, tra cui la stipula di uncontratto di mutuo .
Avversola sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione i l contribuentededucendo due motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate èrimasta intimata . Anteriormente alla discussione del ricorso, i l con- tribuenteha depositato atto di rinuncia al ricorso. Considerato che: Il ricorrenteha depositato in data 30.12.2024 nota in cui ha eviden- ziato che nel 2022, successivamente all’iscrizione a ruolo del ricorso, ha presentato domanda per la definizione delle controversie tributa- rie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione di cui all’art. 5 della L. 130/2022 e relativa richiesta di sgravio, provvedimento adottato dall’Agenzia delle Entrate in accoglimento della suddetta domanda e dell’intervenuto pagamento del dovuto.
In allegato alla nota è stato anche prodotto il provvedimento di sgra- vio del 25.10.2022e perciò dev’essere senz’altro dato corso alla ri- chiesta. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate. Stante l’estinzione del processo per cessazione della materia del con- tendere a seguito dell'adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. "doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732;
Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 set- tembre 2022, n. 27244). P.Q.M La Corte: dichiaraestinto il processo.