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Ordinanza — n. 13296/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer appeal, upholding tax authority's urgent assessment notification before the 60-day deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13296/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the taxpayer's appeal against a second-instance tax court decision that upheld the tax authority's right to issue an assessment notice before the mandatory 60-day deadline. The taxpayer argued that the lack of specific urgency reasons rendered the early notification invalid, while the tax authority contended that general police investigations and the risk of eroding public revenue justified the immediate action. The court ruled that the lower court correctly identified specific urgent factors, including a general tax audit triggered by police activity and the substantial amount of evaded tax, thereby validating the administrative measure.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212; The validity of issuing a tax assessment notice before the statutory 60-day period requires the tax authority to prove specific, concrete reasons of urgency that threaten public revenue, rather than relying on general circumstances or post-notification facts.

Parole chiave

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urgent tax assessment 60-day notification deadline public revenue protection tax audit urgency administrative procedure law contenzioso tributario differimento dell'imposizione imposta sulle società

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212
Più di recente (Cass.12/08/2021 n.22750; Cass.
Art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
212 (art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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SS.UU. 18184/2013
Cass. 12/08/2021 n. 22750
Cass. 13/10/2022 n. 29987
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1658/2024 R.G. proposto da: CO.R. EDIL. COSTRUZIONI E RESTAURI EDILI S.R.L. in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Marco Campora, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, via S. Lucia n. 76, con indirizzo pec: marcocampora@avvocatinapoli.legalmail.it, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore. –intimata – Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DELLA CAMPANIA n. 3799/2023, depositata in data 15 giugno 2023. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2025 dal consigliere Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli - emetteva nei confronti della società Co.R.Edil Costruzioni e Restauri Edili s.r.l., l’avviso di accertamento n. TF503AI053992013, avente AVV. ACC. IRES – IRPEF –IVA anno 2007 ad oggetto IRES, IRAP ed IVA, relativamente all’anno di imposta 2007.

2. Avverso l’avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Napoli; si costituiva l’Agenzia delle Entrate rilevando la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p. di Napoli, con sentenza n. 21861/2014, rigettava il ricorso.

4. Contro tale sentenza proponeva appello la società contribuente dinanzi alla C.t.r. della Campania; l’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

5. Con sentenza n. 10588/2015, depositata in data 25 novembre 2015, la C.t.r. accoglieva l’appello.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione con ordinanza n. 39314/2021, depositata in data 10 dicembre 2021, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla C.t.r. della Campania 7. A seguito di istanza di riassunzione proposta dalla società ricorrente, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania con la sentenza n. 3799/2023, depositata in data 15 giugno 2023, oggetto del seguente giudizio, rigettava l’appello.

8. Avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 18 marzo 2025. Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato «Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, settimo comma, legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.)» la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado ha errato nel ritenere sussistente l’urgenza in quanto né l’entità dell’imposta evasa, né gli accertamenti connessi alla consumazione di reati tributari sono elementi bastevoli per consentire all’Ufficio la notifica dell’accertamento ante tempus.

2. Il motivo è infondato. Risulta ex actis che la Corte, con l’ordinanza n. 39314/2021, cassava la sentenza impugnata e rinviava il giudizio affinché venisse accertata, nella fase di merito, l’esistenza della “particolare urgenza” giustificante l’emissione dell’avviso di accertamento prima dei sessanta giorni di cui al termine dell’art. 12, settimo comma, legge 27 luglio 2000, n. 212. 2.1. In proposito, costituisce giurisprudenza granitica (SS.UU. 18184/2013) il principio secondo cui, nel caso del mancato rispetto del termine dilatorio ai fini dell'instaurazione del contraddittorio antecedente alla notifica dell'atto impositivo, «il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall'osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all'epoca di tale emissione, deve essere provata dall'Ufficio.

Più di recente (Cass.12/08/2021 n.22750; Cass. 13/10/2022, n. 29987) si è ribadito che in tema di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la legittimità dell'emissione dell'avviso di accertamento prima dello spirare del termine dilatorio, di cui all'art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000, richiede specifiche ragioni di urgenza, a tutela dal pericolo di compromissione del credito erariale, secondo un giudizio prognostico "ex ante", relazionato cioè ad elementi o fatti emergenti in epoca anteriore e non posteriore alla notificazione dell'avviso di accertamento, la cui sussistenza deve essere dimostrata dall'amministrazione finanziaria e vagliata dall'organo giudicante. 2.2.

Nella fattispecie in esame, la C.t.r., con una motivazione scevra da violazioni normative e giurisprudenziali, ha compiutamente accertato e motivato le ragioni dell’urgenza laddove ha affermato come risultasse evidente che la pretesa tributaria fosse scaturita da una verifica fiscale a carattere generale, eseguita per diversi periodi di imposta (2006- 2007 - 2008-2009-2010-2011-2012-2013), iniziata a seguito di una attività di polizia giudiziaria svolta nei confronti degli amministratori della TECNO IMPIANTI SRL. Inoltre, relativamente a tale società si evidenziava che fu accertato che negli anni 2006-2007, che quest’ultima aveva emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti di vari operatori commerciali tra i quali la società CO.R.

EDIL. Ricorrevano, altresì, motivi di particolare urgenza desumibili dall’entità dell'imposta evasa, che rendeva necessaria una tempestiva notifica dell’accertamento, anche ai fini della tutela del credito erariale, con la impellente necessità di anticipare i tempi della riscossione. Giustamente, la C.t.r. ha evidenziato che la particolare urgenza ben poteva derivare da pericoli di perdita del credito erariale nonché, in generale, nelle fattispecie di accertamenti connessi alla consumazione di reati tributari, in considerazione anche alla modalità con cui si era sviluppato il controllo effettuato nei confronti della società contribuente, e riportato nel P.V.C. nonché nell’avviso impugnato.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese essendo rimasta intimata l’Agenzia delle Entrate. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misu