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Ordinanza — n. 13287/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax professional's appeal, ruling regional office lacked competence to impose full tax liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13287/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the lower court's judgment regarding the tax professional's liability for an infidel conformity stamp. The professional argued that a newer law reduced his liability, but the court focused on the regional office's lack of jurisdiction. Consequently, the court held that only the regional office can impose the full tax, sanction, and interest, invalidating the provincial office's act.

Regesto Legislator

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Art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241; Art. 36 ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: The regional office of the Revenue Agency exclusively has the competence to impose the full tax, sanction, and interest on tax professionals who affix an infidel conformity stamp, and acts by a provincial office are void for incompetence.

Parole chiave

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tax professional liability infidel conformity stamp revenue agency competence provincial vs regional office tax sanction imposition tempestività tributaria computo dei contributi pagamento di supplementi

Disposizioni normative citate

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Art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
Fabrizio Scarinci, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, l'imposta (Irpef), la sanzione(pari al 30 per cento dell’imposta) e gli interessi « che sarebbero stati richiesti al contribuente».
Art. 36 ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La direzione provinciale di Torino dell’Agenzia delle entrate sottopose a controllo formale ex art. 36 - ter d.P.R.
Art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11660/2024
Cass. n. 14796/2024
Cass. n. 14792/2024
Cass. n. 14792/2024; Cass.
Cass. n. 14787/2024
14792/2024; Cass. n. 14787/2024; Cass.
Cass. n. 14785/2024
14787/2024; Cass. n. 14785/2024; Cass.
Cass. n. 14779/2024
14785/2024; Cass. n. 14779/2024; Cass.
Cass. n. 14749/2024
n.14750/2024; Cass. n. 14749/2024; Cass.
Cass. n. 14699/2024
14745/2024; Cass. n. 14699/2024; Cass.
Cass. n. 11818/2024
14578/2024; Cass. n. 11818/2024; Cass.
Cass. n. 11806/2024
11818/2024; Cass. n. 11806/2024; Cass.
Cass. n. 11799/2024
11806/2024; Cass. n. 11799/2024; Cass.
Cass. n. 11790/2024
11799/2024; Cass. n. 11790/2024).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29153/2022R.G. proposto da: Scarinci Fabrizio, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria D’Amico, come da procura speciale in atti -ricorrente- contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentate e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- Agenzia delle entrate-riscossione, in persona del Direttore pro tempore -intimata- Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte , n. 878/2022, depositata il 21 settembre 2022e notificata il 19 ottobre 2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2025 dal Consigliere Michele Cataldi. FATTI DI CAUSA 1.Il dott. Fabrizio Scarinci, nella qualità di responsabile dell'assistenza fiscale, quale professionista abilitato a tale incombente, su incarico del Centro autorizzato di assistenza fiscale (CAAF) “50 Più s.r.l.”, appose il proprio visto di conformità sui documenti allegati alladichiarazione Modello 730/2015 (relativ a all’ annualità d'imposta 2014) di un contribuent e avent e domicilio fiscale nel territorio di competenza dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Torino.

La direzione provinciale di Torino dell’Agenzia delle entrate sottopose a controllo formale ex art. 36 - ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l a dichiarazion e de l contribuenteassistito ed all’esito , ritenendo che i l vist o appost o foss e infedel e , iscrisse a ruoloa carico del dott. Fabrizio Scarinci, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, l'imposta (Irpef), la sanzione(pari al 30 per cento dell’imposta) e gli interessi « che sarebbero stati richiesti al contribuente». Notificatadall'Agenzia delle Entrate Riscossione la relativ a cartell a di pagamento allo stesso dott.

Scarinci, quest’ultimo l’ha impugnata innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino, assumendo, tra l’altro, che a seguito della modifica dell’art. 39 d.lgs. n. 241 del 1997, operata dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (che ha convertito in legge, con modifiche, il d.l. 28 gennaio 2019, n. 4), la quale costituirebbe lex mitior, anche colui che ha apposto il visto infedele a dichiarazioni presentate per l'anno 2014 e fino all’entrata in vigore della legge n. 26 del 2019, non avrebbe dovuto comunque rispondere dell’imposta, della sanzione e degli interessi che, secondo le risultanze del controllo formale, sarebbero stati richiesti al contribuente, ma solo del 30 per cento della maggiore imposta riscontrata.

Infatti, il novellato art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241 del 1997, prevede, con riferimento alla medesima fattispecie, che coloro che abbiano apposto il visto di conformità siano tenuti al « pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata», e non più « di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente», come nella versione previgente della medesima norma. Inoltre, secondo il ricorrente, sulla base del dato letterale dell'art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241 del 1997, in parte quarimasto invariato, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente ad azionare la pretesa delle somme in questione - e nel caso di specie a provvedere alla formazione del ruolo, presupposto della cartella di pagamento notificata dall’agente della riscossione ed impugnata- avrebbe dovuto essere la «direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia» (ovvero la direzione regionale di Roma), e non l'ufficio (la direzione provinciale di Torino) competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente assistito che si era rivolto al CAF.

La Commissione tributaria provinciale adita h a accolto solo in parte i l ricors o , ovvero con riferimento al motivo di impugnazionecon cui era stata denunciata la mancata applicazione del principio del favor rei,a seguito dell’accertata natura sanzionatoria della disposizione, ritenendo che non fossero dovute le somme corrispondenti ad imposta ed interessi. L’Ufficio ha proposto appelloprincipale avverso tale sentenza ed il dott. Scarinci ha proposto a sua volta appello incidentale. La Commissione tributaria regionale del Piemonte ha rigettato l’appello incidentaledel dott.

Scarinci ed ha accolto quello principale erariale, ritenendo che fossero dovute anche le somme pretese a titolodi imposta ed interessi. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato atre motivi, il dott. Scarinci. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso, mentre l’Agenzia delle entrate-riscossioneè rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo il ricorrente deduce « Errore in judicando. Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dall’art. 39, comma 1, lettera a) e lettera a-bis) del DLgs 241/1997 e dall’art 3 DLgs 472/1997 nonché dell’art 7 CEDU e degli artt 3, 23 e 53 Costituzione in relazione all’art 360, primo comma, n 3 cpc.», per non aver i giudici del gravame riconosciuto, in applicazione del favor rei, la diversa quantificazione della sanzione nella misura più favorevole al ricorrente, come risultante dall’art 39, comma 1, lett a), d.lgs n. 241 del 1997, modificato dal d.l. n. 4 del 2019, ovvero nella minor somma, epurata dalle imposte e dagli interessi. 2.Con il secondomotivo il ricorrente deduce « Errore in judicando.

Violazione e/o falsa applicazione dell’art 39, primo comma lettera a) e secondo comma, DLgs 241/1997 in relazione all’art 360, primo comma, n 3 cpc.». Assume il ricorrente che la CTR avrebbe errato nel negare che la cartell a di pagamento, formataa seguito della iscrizion e a ruolo effettuat a dalla direzione provinciale di Torino all’esito del controllo ex art 36 - ter d.P.R. n. 600 del 1973 delladichiarazione de l contribuent e assistit o , fosse viziat a dal dedotto difetto di incompetenza del soggetto che ha effettuato l'iscrizione a ruolo, atteso che il comma 2 del ridetto art 39, vigente ratione temporis, dispone invece che «Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia», configurando così, anche rispetto alla fattispecie del rilascio di visto di infedele relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 (ovvero, nel caso di specie, ad un CAAF-dipendenti), la competenza funzionale e territoriale della direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, ovvero dello stesso professionista che ha apposto il visto.

Inoltre, secondo il ricorrente, l'ipotizzata incompetenza territoriale da parte di un ufficio dell’Amministrazione finanziaria integrerebbe una causa di annullabilità dell'atto impugnato, secondo la conclusione cui è già pervenuta la giurisprudenza di legittimità. 3.Con il terzo motivo il ricorrente deduce « Errore in judicando. Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dagli artt 36 bis e 36 ter dpr 600/73 e art 39 dlgs 241/1997in relazione all’art 360, primo comma, n 4 cpc.», per non aver i giudici del gravame riconosciutoil difetto di legittimazione passiva del Dott Scarinci. 3.1.

Il secondo motivo di ricorso ha potenziale capacità di assorbimento dei restantie va quindi trattato preliminarmente. Il mezzo è fondato. Infatti, con riferimento alla medesima fattispecie, pronunziando tra le stesse parti, questa Corte ha già chiarito che la responsabilità, prevista dall'art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del d.lgs. n. 241 del 1997 (ratione temporis applicabile), dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione infedeli, relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 del d.m. n. 164 del 1999, ha una funzione anche punitiva; ne consegue che, ai sensi del comma 2 del citato art. 39, la competenza all'iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l'illegittimità dell'atto compiuto in violazione di tale attribuzione (Cass. n. 11660/2024; conformi, tra le stesse parti, ex multis, Cass.n. 14796/2024;

Cass. n. 14792/2024; Cass. n. 14787/2024; Cass. n. 14785/2024; Cass. n. 14779/2024; Cass. n.14750/2024; Cass. n. 14749/2024; Cass. n. 14745/2024; Cass. n. 14699/2024; Cass. n. 14578/2024; Cass. n. 11818/2024; Cass. n. 11806/2024; Cass. n. 11799/2024; Cass. n. 11790/2024). Il Collegio, non ravvisando nelle difese delle parti argomenti per discostarsi da tale orientamento - cui intende dare ulteriore continuità, richiamando le motivazioni degli arresti precedenti già citati- ritiene pertanto di accogliere il secondo motivo di ricorso, poiché la decisione resa dal giudice d’appello non è conforme ai principi emergenti dai richiamati e consolidati precedenti di legittimità.

Per l’effetto, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va cassata la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, va accolto, nei termini sinora evidenziati (ovvero per la nullità, a causa dell’ incompetenza dell’ufficio che ha provveduto, dell’atto impugnat o in primo grado), i l ricors o introduttiv o del dott. Scarinci. 4.Restano assorbit i , per effetto dell’accoglimento del secondo motivo e dell’accertata invalidità, a monte, delle iscrizioni a ruolo e dell e conseguent i cartelledi pagamento, gli ulteriori motivi del ricorso . 5.In considerazione della novità della questionee della conseguente recente formazione di unpur nutrito orientamento di legittimità in materia , le spese del merito e quelle di legittimità si compensano.

P.Q.M Accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbit i i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolt o e, decidendo nel merito, accoglie ilricorso introduttiv o di Fabrizio Scarinci nei termini di cui in motivazione e compensa le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.