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Decreto — n. 13278/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to lack of opposition to tax debt declaration.

Numero d'incarto Decreto — n. 13278/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil procedure extinguished because the taxpayer failed to oppose the tax authority's declaration of debt extinction. The lower court ruled that the absence of a formal objection within the statutory timeframe meant the process ended automatically. Consequently, the court dismissed the appeal, leaving the tax debt extinguished as previously determined.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a taxpayer fails to file a timely opposition to the declaration of extinction of a tax judgment, the civil procedure is automatically extinguished and the matter is deemed resolved.

Parole chiave

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tax debt extinction civil procedure termination failure to oppose statutory time limits automatic process closure procedura fiscale inchiesta per sottrazione d'imposta amministrazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
891/ 03/ 2021 depositata il 09/11/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11207/2022 R.G. proposto da : ANSALDI GIOVANNI BATTISTA, rappresentato e difeso d a ll’avvocato SERRA MASSIMO edall'avvocato MARENGO GIONNI Contro AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI CUNEO DIREZIONE PROVINCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresenta ta e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. PIEMONTE n. 891/ 03/ 2021 depositata il 09/11/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 10/04/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 07/05/2025 La Presiden