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Decreto — n. 13270/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13270/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13270/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24513/2021 R.G. proposto da: STUDIO LEGALE IANNANTUONI CERRUTI E ASSOCIATI, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato FORTE SIMONE (FRTSMN73R16F839D), pec: simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it, rappresentato e difeso dall'avvocato TEDESCO GIORGIO (TDSGRG60S21F839W), pec: giorgio.tedesco@ordineavvocatibopec.it -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n.608/2021 depositata il 16/02/2021 Numero registro generale 24513/2021 Numero sezionale 1195/2025 Numero di raccolta generale 13270/2025 Data pubblicazione 19/05/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 13270/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 24513/2021 R.G. proposto da: STUDIO LEGALE IANNANTUONI CERRUTI E ASSOCIATI, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato FORTE SIMONE (FRTSMN73R16F839D), pec: simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it, rappresentato e difeso dall'avvocato TEDESCO GIORGIO (TDSGRG60S21F839W), pec: giorgio.tedesco@ordineavvocatibopec.it -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n.608/2021 depositata il 16/02/2021 Numero registro generale 24513/2021 Numero sezionale 1195/2025 Numero di raccolta generale 13270/2025 Data pubblicazione 19/05/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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ripetibili spese di difesa costi della perizia spese giustificate dall'uso commerciale risarcimento per errore giudiziario spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
della LOMBARDIA n.608/2021 depositata il 16/02/2021 Numero registro generale 24513/2021 Numero sezionale 1195/2025 Numero di raccolta generale 13270/2025 Data pubblicazione 19/05/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24513/2021 R.G. proposto da: STUDIO LEGALE IANNANTUONI CERRUTI E ASSOCIATI, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato FORTE SIMONE (FRTSMN73R16F839D), pec: simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it, rappresentato e difeso dall'avvocato TEDESCO GIORGIO (TDSGRG60S21F839W), pec: giorgio.tedesco@ordineavvocatibopec.it -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n.608/2021 depositata il 16/02/2021 Numero registro generale 24513/2021 Numero sezionale 1195/2025 Numero di raccolta generale 13270/2025 Data pubblicazione 19/05/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 06/05/2025 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 24513/2021 Numero sezionale 1195/2025 Numero di raccolta generale 13270/2025 Data pubblicazione 19/05/2025