Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 13262/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13262/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13262/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

LAZIO n.5716/2023 depositata il 13/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 6746/2024 Numero sezionale 1187/2025 Numero di raccolta generale 13262/2025 Data pubblicazione 19/05/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 13262/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 6746/2024 Numero sezionale 1187/2025 Numero di raccolta generale 13262/2025 Data pubblicazione 19/05/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Parole chiave

Generato dall'IA
anticipo delle spese spese di gratuito patrocinio spese di difesa condono delle spese procedurali spese di esecuzione calcolo e tasso di rimborso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
LAZIO n.5716/2023 depositata il 13/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6746/2024 R.G. proposto da: CONSORZIO DI BONIFICA VALLE DEL LIRI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO GRAMSCI 9 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato GUZZO ARCANGELO (GZZRNG63P28C352L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro TECNOCOLTURE - SOCIETA' AGRICOLA UNIPERSONALE A R.L., elettivamente domiciliato in CASSINO VIA SAN MARCO, 17, presso lo studio dell’avvocato MESSORE FRANCESCA (MSSFNC80R68H501R) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LAZIO n.5716/2023 depositata il 13/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 6746/2024 Numero sezionale 1187/2025 Numero di raccolta generale 13262/2025 Data pubblicazione 19/05/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 05/05/2025 Dott. Andrea Penta Numero registro generale 6746/2024 Numero sezionale 1187/2025 Numero di raccolta generale 13262/2025 Data pubblicazione 19/05/2025