Decreto — n. 13233/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1540/2022 R.G. proposto da ROMA CAPITALE, rappresentato e difeso dall’avvocato ARMENANTE ALBERTO contro IAL SRL, rappresentata e difesadall’avvocato PAOLUCCI PAOLO nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA - TERRITORIO, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio n. 2833 /13 /2021 depositata il 04/06/2021 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Visto il regolamento approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 65 del 31.03.2023 con il quale si evince che il comune di Roma ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022;
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 13233/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Visto il deposito della parte dei documenti relativi alla definizione agevolata ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi 186 e 197, della legge n. 197/2022, e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Testo completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1540/2022 R.G. proposto da ROMA CAPITALE, rappresentato e difeso dall’avvocato ARMENANTE ALBERTO contro IAL SRL, rappresentata e difesadall’avvocato PAOLUCCI PAOLO nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA - TERRITORIO, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio n. 2833 /13 /2021 depositata il 04/06/2021 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Visto il regolamento approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 65 del 31.03.2023 con il quale si evince che il comune di Roma ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022;
Visto il deposito della parte dei documenti relativi alla definizione agevolata ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi 186 e 197, della legge n. 197/2022, e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 07/05/2025 LaPr