Civil procedure case dismissed as extinguished by law due to lack of opposition to tax debt declaration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the civil procedure extinguished because the defendant failed to oppose the tax authority's declaration of debt extinction. The plaintiff argued for a hearing to contest the debt, but the law deemed the process closed without such opposition. Consequently, the court dismissed the request for a hearing and assigned costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The civil procedure is extinguished if the parties do not request a hearing to contest the declaration of debt extinction under the tax law, and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17263/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro MERLO FRANCESCO, rappresentato e difesodell’avvocato CIAVARELLA VITTORIO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. L O MBARDIA n. 4799/ 20/ 2021 depositata il 30/12/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 10/04/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 06/05/2025 La President