Civil procedure dismissed: lawsuit against tax agency dismissed due to extinction of proceedings under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil proceedings against the Italian Revenue Agency extinguished following a specific legislative intervention. The lower court found that the insertion of the case into a statutory list of resolved matters, pursuant to the new tax law, automatically terminated the litigation without a formal denial of the claim. Consequently, the court dismissed the appeal because the legal basis for continuing the trial no longer existed, leaving the procedural matter closed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023: The automatic extinction of civil proceedings upon inclusion in a statutory list of resolved matters renders subsequent appeals inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13546/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro FATA SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVO DANIELA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CALABRIAn.3189/03/2019 depositata il 17/09/2019 pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 06/05/2025 LaPresid