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Ordinanza — n. 13158/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to sudden lack of interest under civil procedure code article 100.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13158/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant withdrew the lawsuit, creating a sudden lack of interest. The appellant had previously requested accelerated settlement, after which they submitted a withdrawal notice without providing the formal mandate copy. The Court ruled that this withdrawal constitutes a clear manifestation of lost interest under Article 100 of the Civil Procedure Code, thereby terminating the proceedings without requiring the appellant to pay the double unified contribution.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.c.; When a party withdraws a cassation appeal, the sudden lack of interest renders the appeal inadmissible, exempting the appellant from the double unified contribution penalty.

Parole chiave

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sudden lack of interest withdrawal of appeal inadmissibility double unified contribution accelerated settlement civil procedure code cassation appeal debito della massa

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.c.
Art. 380 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, ord. n. 31732 del 07/12/2018
Cass. Sez. 6, ord. n. 23175 del 12/11/2015
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1863/2023 R.G. proposto da MASERS.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata edifesa dall’Avv. Vincenzo Schiavone, elettivamente domiciliato presso lostudio dell’Avv. Gianluigi Malossi in Roma, via Romeo Romei 35; –ricorrente – contro Oggetto: sopravvenuta carenza interesse AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania,n.4611/2022 depositata il 6 giugno 20 2 2, non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 8 febbraio 202 5 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania,veniva rigettat o l’appello propost o dalla società Maser s. r . l . avversola sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n.79/35/2021di rigetto del ricorso introduttivo .

2. Si legge in sentenza che il giudizio aveva ad oggetto l’avviso di accertamentonotificato dall’Agenzia delle Entrate per l’anno d’imposta 2013, all’esito di indagini penali cui seguiva una verifica fiscale. Con l’impugnato avviso si contestava l’utilizzo di fatture oggettivamente inesistentiemesse dalle società La milanese di Hoti Sabri e System six S.r.l. e l’indebita deduzione di elementi negativi di reddito, ritenuti fittizi,nonché ulteriori fatture oggettivamente inesistenti emesse come cartieradalla Edilmat nei confronti della società Maser s.r.l.. 3.Avverso la decisione propon e ricorso per Cassazione la contribuent e perquattro motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Daultimo, a seguito di proposta di definizione accelerata ex art.380 bis cod.proc. civ., la contribuent e deposita atto di rinuncia al ricorso . Consideratoche: 1.Nella nota di deposito del 18.7.2023 la contribuent e ha reso noto di volerrinunziare ricorso,senza che però che dagli atti emerga la copia del mandato a rinunziare . L’Agen zia delle Entrate costituita non ha presoposizione a riguardo. 2.Il Collegio osserva che l a suddetta rinuncia è nondimeno una chiara manifestazionedi sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorsoex art.100 cod. proc. civ. cui deve senz’altro essere dato corso.

Il fatto sopravvenuto è idoneo a determinare la compensazione delle spesedi lite. Nell’ipotesidi causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione delricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato” (Cass. Sez. 5, o rdinanza n. 31732 del 07/12/2018, Rv. 651779 - 01; conforme,Cass. Sez. 6 - 1, o rdinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676- 01). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravven