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Ordinanza Interlocutoria — n. 13107/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to new term pending Supreme Court ruling on pending Section Unites decision.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 13107/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the interlocutory appeal by remitting the case to a new term. The appellant challenged an Italian tax recovery act, alleging violations of due process and specific tax laws. The court suspended the proceedings because the case involves unresolved questions previously referred to the Section Unites, which are currently under review.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.: When a cassation appeal concerns issues already referred to the Section Unites for a decision, the case must be remitted to a new term pending that ruling.

Parole chiave

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Section Unites remission to new term tax recovery act due process violation interlocutory appeal indagine per frode iva fini dell'IVA assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 24 Cost.
24 e 97 Cost., nonché dell’art. 24 della legge n.
Art. 97 Cost.
Law n. 212 of 2000
Law n. 4 of 1929
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
4 del 1929, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
per omessa pronuncia sui motivi esposti in appello, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’art.
Art. 112 c.p.c.
Con il terzo motivo è stata censurata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi esposti in appello, con riferimento all’art.
d.lgs. n. 472 del 1997
2 e 5 d.lgs. n. 472 del 1997, con riferimento all’art.
art. 112 c.p
Con il terzo motivo è stata censurata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza 22/03/2024, n. 7829
In via preliminare occorre evidenziare come la decisione del presente ricorso riguardi (anche) questioni sottoposte all’esame delle Sezioni Unite di questa Corte con l’ordinanza 22/03/2024, n. 7829.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.30306/2021 R.G. proposto da : ECS GROUP EMILIA COOPERATIVA SERVIZI, rappresentato e difeso dagli avvocati VOLA ANGELO ( vola.angelo@ordineavvocatipc.it ), TUMMINELLO FRANCESCO (tumminello@legalmail.it) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Emilia - Romagna n. 638/2021depositata il 03/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2025 dal Consigliere RAFFAELLA BROGI. Rilevato che:

1. La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna (hinc: CTR), con la sentenza n. 638/2021 depositata in data 03/05/2021, ha rigettato l’appello proposto da ECS GROUP EMILIA COOPERATIVA SERVIZI (hinc: ECS) contro la sentenza n. 60/2020 con cui la Commissione tributaria provinciale di Piacenza aveva rigettato il ricorso della contribuente contro un atto di recupero del credito IVA.

2. Contro la sentenza della CTR ECS ha proposto ricorso in cassazionecon tre motivi.

3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la nullità dell’atto di recupero IVA impugnato per violazione del diritto al contraddittorio e conseguente violazione del diritto di difesa – violazione della legge n. 212 del 2000 e degli artt. 24 e 97 Cost., nonché dell’art. 24 della legge n. 4 del 1929, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

2. Con il secondo motivo è stata censurata la violazione degli artt. 2 e 5 d.lgs. n. 472 del 1997, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

3. Con il terzo motivo è stata censurata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi esposti in appello, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, 4 e 5, c.p.c.

4. In via preliminare occorre evidenziare come la decisione del presente ricorso riguardi (anche) questioni sottoposte all’esame delle Sezioni Unite di questa Corte con l’ordinanza 22/03/2024, n. 7829. 3.1. Occorre, pertanto, rinviare la causa a nuovo ruolo, in data successiva alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulle questioni rimesse con l’ordinanza n. 7829/2024. P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo, in data successiva alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte in merito alle questioni rimesse con l’ordinan