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Decreto — n. 13088/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court declares civil procedure extinguished due to automatic termination of tax litigation under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 13088/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil procedure extinguished following a lower court's finding that tax litigation had automatically terminated under the new legislative framework. The appellant, Thermidor SA, challenged the extinction order against the Revenue Agency, arguing for the possibility of resuming proceedings. The court upheld the decision because the statutory provisions explicitly mandated the process's end upon the absence of a formal denial of the tax assessment.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; The civil procedure regarding tax assessments is automatically extinguished when the legislative update confirms the absence of a formal denial, barring any request to fix a hearing unless explicitly preserved by the parties.

Parole chiave

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tax litigation extinction automatic process termination Revenue Agency appeal civil procedure end legislative update 2022 spatial tax enforcement Corte di Cassazione contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25912/2021 R.G. proposto da : THERMIDOR SA, rappresentatae difesa dall'avvocato SANTIN ENRICO Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. L O MBARDIA n. 872/ 15/ 2021 depositata il 02/03/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 10/04/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 05/05/2025 La Presidente