Civil procedure dismissed: lawsuit against tax agency dismissed due to extinction of proceedings under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil proceedings extinct following a lower court's ruling on a tax dispute. The plaintiff, Agricola Malpaga SRL, challenged the tax agency's assertion that the case ended automatically under specific legislative provisions. The court upheld the decision, ruling that the statutory conditions for automatic extinction were met, thereby terminating the litigation without further adjudication.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When legislative provisions mandate automatic extinction of proceedings upon specific conditions, the court must declare the process extinct and assign costs to the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.31426/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro AGRICOLA MALPAGA SRL, rappresentatae difesa dall'avvocato MORESCO DARIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA SEZ.DIST. BRESCIA n.1889/ 23/ 2021 depositata il 17/05/2021 pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 05/05/2025 LaPres