Court declares civil process extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil process extinguished following a lower court's ruling based on new legislative provisions. The tax authority argued that the insertion of the case into a specific list documented the regular conclusion of the dispute under Article 1 of Law No. 197/2022. Consequently, the court held that the process terminated automatically without a formal denial, leaving procedural costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 198, comma 1, della medesima disposizione: The insertion of a case into the prescribed list for the declaration of extinction of proceedings automatically extinguishes the process, barring further litigation unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7458/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro TECTON GROUP SRLE ROSSI VITTORIO, ROSSI ORLANDO, ANGELETTI TIZIANA, (nella qualità di eredi di ROSSI FELICE) rappresentati e difesi dell’avvocato PALMIERI STEFANO edall'avvocato GIANFELICE LUIGI avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 7866/ 16/ 2018 depositata il 13/11/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 10/04/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 05/05/2025 LaPresiden