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Decreto — n. 13055/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to lack of pending litigation under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 13055/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil procedure extinguished because the lower court had already ruled that no pending litigation existed. The plaintiff argued for a reduction in time limits for declaring the extinction of lawsuits, but the court found the matter resolved under Article 1 of Law No. 197/2022. Consequently, the process was terminated without further proceedings, leaving costs on the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, c.p.c.: When a court determines that a lawsuit has been definitively resolved and no denial of the request exists, the process is extinguished by operation of law, terminating all further procedural steps.

Parole chiave

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process extinction civil procedure law pending litigation Law 197 2022 judicial time limits costs allocation Supreme Court ruling sospensione della procedura di fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, L. 197/2022
Art. 391, c.p.c.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8315/2022 R.G. proposto da : RUNNER SPA, rappresentata e difesadall’avvocato PACE ANTONIO Contro AGENZIA DELLE ENTRATE DI MILANO 2, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. L O MBARDIA n. 765/ 15/ 2022 depositata il 03/03/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 10/04/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 05/05/2025 La Presidente T