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Ordinanza — n. 13020/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for tardiness; tax agency lost due to late filing after appeal judgment became final.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13020/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline. The Regional Tax Commission had previously rejected the agency's appeal against a lower court ruling that partially extended the 'tax shield' benefit to the company's dominant shareholder. The court ruled that the appeal was late because the appeal judgment became final on September 1, 2016, and the agency failed to file within the required six-month period.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed after the expiration of the six-month period following the publication of the appealed judgment, resulting in the finality of the lower court's decision.

Parole chiave

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tardiness of appeal finality of judgment tax shield extension dominant shareholder inadmissible appeal detrazione fiscale differimento dell'imposizione rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
409 del 2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 13-bis, comma 5, d.l. n. 78 del 2009
Art. 11 l. n. 409 del 2001
art. 327 cod. proc. civ
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Testo completo

seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n.20325/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Tecnomec3 s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Anna Monica Ielmini, giusta procura speciale in calce al controricorso ( PEC: annamonica.ielmini@busto.pecavvocati.it); –controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardian. 604/42/2016, depositata l’1.02.2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025dal Consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE - C on la sentenza indicata in epigrafe, la C o mmissione tributaria regionale dell a Lombardia rigettava sia l’appello principale , proposto dall’Agenzia delle entrate, sia l’appello incidentale , proposto dalla Tecnomec3 s.r.l., avverso la sentenza della CTP di Varese che aveva Oggetto: Tributi accolto parzialmente i l ricors o propost o dall a predetta contribuente avverso l’ avvis o di accertamento , per IVA e imposte dirette , in relazione all’anno 200 4 , annullando l’ att o impositiv o impugnat o nella parte riguardante la ripresa per imposte dirette, in quanto la contribuente aveva beneficiato dello scudo fiscale a cui aveva aderito il suo“dominus”, Franco Remo Maffè Porta; - i giudici di appello hanno osservato , per quanto ancora qui rileva, che correttamente il primo giudice aveva ritenuto di estendere gli effetti dello scudo fiscale, di cui aveva beneficiato il “dominus” della società contribuente, a quest’ultima, ma limitatamente alla ripresa riguardante le imposte dirette, in quanto non era in discussione né che Franco Remo Maffè Porta avesse beneficiato dello scudo fiscale né che egli fosse il “dominus” della società contribuente; - l’A genzia delle entrate impugnav a la sentenza con ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo ; -la società contribuente resisteva con controricorso.

CONSIDERATO CHE - C on l’unico motivo di ricorso, l ’ Agenzia deduce la violazione degli artt. 13-bis, comma 5, del d.l. n. 78 del 2009 e 11 della l. n. 409 del 2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTRerrato nel ritenere che gli effetti dello “scudo fiscale” di cui aveva beneficato Franco Remo Maffè Porta si estendessero alla società contribuente di cui il predetto era “dominus”; - va preliminarmente esaminata l’eccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività, essendo stato lo stesso notificato oltre il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ.; -l’eccezione è fondata; - ed invero, la sentenza di appello, non notificata, è stata pubblicata in data 1.02.2016, con conseguente scadenza del semestre in data 1.09.2016 (giovedì), considerata la sospensione feriale dei termini dall’1 al 31 agosto; - il ricorso per cassazione è stato consegnato per la notificazione in data 2.09.2016, come risulta dal timbro apposto dall’Ufficiale giudiziario, e, quindi, tardivamente; l’annotazione “Unep chiuso”, posta sotto la data dell’1.09.2016, peraltro, conferma la tardiva consegna del ricorso per la notificazione; - ne deriva l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata; - in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e l’Agenzia ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.800,00 per compenso professionale ed euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge.