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Ordinanza — n. 13017/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13017/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13017/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11570/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro INGROSSO DETERSIVI PEC SRL -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n. 269/2019depositata il 15/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. FATTI DI CAUSA In data 20/11/2015 veniva notificato alla società INGROSSO DETERSIVI PEC S.R.L. l’avviso di accertamento n. TF3030804237 con il quale l’Agenzia delle Entrate accertava per l’anno di imposta 2011 maggiori ricavi e recuperava maggiori imposte a fini IVA e IRAP, nonché interessi e sanzioni.

Regesto Legislator

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art. 2729 c.c; Ordinanza — n. 13017/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Il motivo è fondato e va accolto. Nella specie, la CTR ha valorizzato la mancanza di “elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti sulla contestata sottofatturazione”. In realtà, l’avviso di accertamento, riportato in parte qua nel corpo del ricorso, è teso a rimarcare che “il pagamento della quota parte sottofatturata avveniva a mezzo di flussi finanziari estranei alla contabilità della società cessionaria da riferirsi a fondi extracontabili”, soggiungendo che “documentazione probante dell’avvenuta sottofatturazione veniva rinvenuta nell’ambito dei rapporti intrattenuti tra la Levco Group spa e gli agenti di commercio intermediari di zona per le cessioni effettuate dalla società verificata”.

Parole chiave

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indagine per frode iva amministrazione fiscale imposta sull'importazione tassa di controllo indagine su reati finanziari sgravio fiscale successivo

Disposizioni normative citate

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art. 2729 c.c
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11570/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro INGROSSO DETERSIVI PEC SRL -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n. 269/2019depositata il 15/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. FATTI DI CAUSA In data 20/11/2015 veniva notificato alla società INGROSSO DETERSIVI PEC S.R.L. l’avviso di accertamento n. TF3030804237 con il quale l’Agenzia delle Entrate accertava per l’anno di imposta 2011 maggiori ricavi e recuperava maggiori imposte a fini IVA e IRAP, nonché interessi e sanzioni.

L’accertamento scaturiva da una segnalazione pervenuta dalla Guardia di Finanza, Compagnia di Corsico, nei confronti della società Levco Group S.p.a. In particolare, l’indagine faceva emergere un sistema fraudolento ai danni dell’Erario posto in essere dalla società Levco Group S.p.a. mediante sottofatturazione di beni ceduti alle società clienti, tra le quali figurava anche la INGROSSO DETERSIVI PEC S.R.L. L’Ufficio pertanto ricostruiva con metodo analitico-induttivo maggiori ricavi a quest’ultima imputabili ai sensi degli artt. 39 comma 2 e 41 DPR 600/1973.

Dinanzi alla CTP di Napoli, la contribuente impugnava l’atto impositivo indicato, sostenendo l’infondatezza dell’accertamento e l’inidoneità dell’impianto probatorio a dimostrare la contestata sottofatturazione. La CTP di Napoli, con sentenza n. 13976/8/2017 del 16/11/2016 e depositata in data 3/10/2017 accoglieva il ricorso e condannava l’Agenzia al pagamento delle spese di lite. La CTR della Campania rigettava il successivo appello erariale con sentenza n. 269/14/2019 del 15/01/2019 e depositata in data 15/01/2019. L’Agenzia propone ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE Con un unico motivo si contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 comma 2 e 41 del DPR 600/1973, nonché dell’art.2697 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., per aver la CTR erroneamente sostenuto che l’avviso di accertamento risultava fondato su mere affermazioni alle quali non può riconoscersi la valenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, con la conseguenza che la contribuente non era gravata da alcun onere probatorio. Tale affermazione contrasterebbe con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale laddove, come nel caso di specie, sia rinvenuta contabilità in nero che rende inattendibile l’impianto contabile nel suo complesso, grava sul contribuente l’onere della prova della corrispondenza tra operazioni contabili e realtà economica.

Il motivo è fondato e va accolto. Nella specie, la CTR ha valorizzato la mancanza di “elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti sulla contestata sottofatturazione”. In realtà, l’avviso di accertamento, riportato in parte qua nel corpo del ricorso, è teso a rimarcare che “il pagamento della quota parte sottofatturata avveniva a mezzo di flussi finanziari estranei alla contabilità della società cessionaria da riferirsi a fondi extracontabili”, soggiungendo che “documentazione probante dell’avvenuta sottofatturazione veniva rinvenuta nell’ambito dei rapporti intrattenuti tra la Levco Group spa e gli agenti di commercio intermediari di zona per le cessioni effettuate dalla società verificata”.

In buona sostanza, l’Agenzia ha ritenuto che i dati contabili paralleli rispetto alla contabilità ufficiale deponessero nel senso della radicale inaffidabilità di quest’ultima, giustificando il “ricorso all’accertamento induttivo ai sensi degli articoli 39, comma 2, lett. A), e 41 del D.P.R. 633/72”. In tema di accertamento, l’inattendibilità complessiva delle scritture contabili legittima l’amministrazione finanziaria all’uso di presunzioni supersemplici, ovvero anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, invertendo sul contribuente l’onere della prova contraria (Cass. n. 7290 del 2020).

Nel caso di inattendibilità delle scritture contabili la legge attribuisce, dunque, all'ufficio tributario il potere di accertare i fatti per presunzioni c.d. “supersemplici”, ferma la possibilità per il contribuente di fornire la prova contraria (Cass. n. 27063 del 2007; Cass. n. 24532 del 2007). Segnatamente, in tema di rettifica delle dichiarazioni dei redditi d'impresa, mentre in presenza di irregolarità della contabilità meno gravi, contemplate dall’art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, , l'amministrazione può procedere a rettifica analitica, utilizzando gli stessi dati forniti dal contribuente, ovvero dimostrando, anche per presunzioni, purché munite dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c., l'inesattezza o incompletezza delle scritture medesime, allorquando, invece, constati un'inattendibilità globale delle scritture, l'ufficio è autorizzato, ai sensi del successivo secondo comma, a prescindere da esse ed a procedere in via induttiva, avvalendosi anche di semplici indizi sforniti dei requisiti necessari per costituire prova presuntiva (Cass. n. 27068 del 2006).

La circostanza che le irregolarità contabili siano così gravi e numerose da giustificare un giudizio di complessiva inattendibilità delle stesse rende, dunque, di per sè sola legittima l'adozione del metodo induttivo, senza che sui presupposti per il ricorso ad esso incidano le modalità con cui tale forma di accertamento viene poi eseguita: l'amministrazione può quindi utilizzare elementi esterni rispetto alle scritture, ma anche dati da queste emergenti, nella misura in cui risultino singolarmente affidabili. Il ricorso va, dunque, accolto.

La sentenza d’appello dev’essere cassata e la causa rinviata per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria Regionale di Secondo Grado della Campania. P.Q.M Accoglieil ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese