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Ordinanza — n. 12997/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer appeal, ruling digital signatures on tax notices via PEC are not required for validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12997/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision that had upheld a lower court ruling. The lower court had declared a tax notice void because it was sent via PEC without digital signatures or conformity attestations. The court rejected this, citing established precedent that the absence of such signatures does not invalidate the notice if the document is clearly attributable to the tax authority.

Regesto Legislator

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Art. 25, Art. 26 d.P.R. n. 602/1973; Art. 1, lett. p, 20, 22, 23 ter D.Lgs. n. 82/2005: The absence of digital signatures or conformity attestations on a tax notice sent via PEC does not render the act void, provided the document is unequivocally attributable to the issuing authority.

Parole chiave

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tax notice validity PEC notification rules digital signature requirement conformity attestation administrative act nullity tax collection procedure Cassation review notificazione elettronica

Disposizioni normative citate

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Art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
Art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
82 del 2005, nonché dell’art. 26 del d.P.R.
Art. 1, comma 1, lett. p, 20, 22 e 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 2005
3, c.p.c., la violazione dell’art. 156 c.p.c., con riferimento all’omesso rilievo della sanatoria della presunta nullità della notifica della cartella di pagamento per raggiungimento dello scopo.
Art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
2.Il primo mezzo deduce , in relazione a ll’art. 360, comma primo, n.
art. 366 c.p
In via preliminare va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione (peraltro impropriamente fondata sulla violazione dell’art. 366 c.p.c.
art. 156 c.p
3, c.p.c., la violazione dell’art. 156 c.p.c., con riferimento all’omesso rilievo della sanatoria della presunta nullità della notifica della cartella di pagamento per raggiungimento dello scopo.

Giurisprudenza citata

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Cass., 15 luglio 2024, n. 19327
31605 e, più di recente, Cass., 15 luglio 2024, n. 19327).
Cass., 21 luglio 2021, n. 20769
Cass., 21 luglio 2021, n. 20769, in motivazione).
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Testo completo

e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14614/2021proposto da: Agenzia delle Entrate-Riscossione, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -ricorrente - contro Edilrogen s.r.l., in liquidazione, nella persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difes a dall’Avv. Giuseppe Nebbia , in forza di procura in calce al ricorso per cassazione, con domicilio eletto presso lo studio legale dell’Avv.

Lidia Sgotto Ciabattini, in Roma, P.le Clodio n. 32/A(PEC: nebbia.giuseppe@avvocaticampobasso.legalmail.it), -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del LAZIOn. 3641/16/20, depositata in data 20 novembre 2020, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 2025 dal Consigliere Lunella Caradonna; RITENUTO CHE 1. La Commissione tributaria regionale ha accolto il ricorso proposto dalla società Edilrogen s.r.l., in liquidazione, avverso la sentenza di primo grado avente ad oggetto l’intimazione di pagamento n. 09720179066210576/000, relativa al mancato pagamento di sette cartelle di pagamento.

2. I giudici di secondo grado, in particolare, hanno affermato che la sentenza di primo grado era errata perché non aveva considerato che la cartella era affetta da nullità insanabile in quanto notificata a mezzo PEC senza essere sottoscritta digitalmente e senza dichiarazione di conformità e che essendo stata contestata la conformità della cartella in semplice pdf, senza firma digitale, la stessa doveva essere considerata nulla; nella specie, mancavano entrambe le firme digitali (pades e cades) e, in presenza della contestazione della società contribuente sulla conformità all’originale, occorreva, dunque, che la cartella contenesse l’attestazione di conformità che, invece, era assente. 3.L’Agenzia delle Entrate - Riscossione ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 4.La società Edilrogen s.r.l., in liquidazione, resiste con controricorso.

CONSIDERATO CHE 1. In via preliminare va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione (peraltro impropriamente fondata sulla violazione dell’art. 366 c.p.c. e del principio di specificità ed autosufficienza del ricorso), essendo in atti la ricevuta di avvenuta consegna relativa alla notifica del ricorso per cassazione datata 17 maggio 2021. 2.Il primo mezzo deduce , in relazione a ll’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la violazione e/ o falsa applicazione degli artt. 25 e 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, con riferimento alla ritenuta necessità di sottoscrizione digitale della cartella di pagamento per la validità della sua notifica a mezzo PEC. 3.Il secondo motivo deduce, in relazione a ll’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, comma 1, lett. p, 20, 22 e 23 ter, del decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, con riferimento alla ritenuta necessità dell’attestazione di conformità. 4.Il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 156 c.p.c., con riferimento all’omesso rilievo della sanatoria della presunta nullità della notifica della cartella di pagamento per raggiungimento dello scopo. 5.L’esame delle esposte censure porta all’accoglimento del primo e del secondomotivo di ricorso, con assorbimento del terzo motivo.

6. Con riferimento al primo motivo, q uesta Corte ha già avuto occasione di chiarire che «In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che il documento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice» (Cass., 4 dicembre 2019, n. 31605 e, più di recente, Cass., 15 luglio 2024, n. 19327).

Si tratta, peraltro, di un principio ritenuto applicabile anche nel caso in cui la cartella, originariamente analogica, sia stata poi trasmessa in forma digitale (Cass., 19 dicembre 2023, n. 35541) e nel caso in cui la stessa sia stata redatta fin dall’origine in forma digitale (Cass., 15 luglio 2024, n. 19327) e , in ultimo, nel caso di notifica a mezzo PEC della copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea (Cass., 27 novembre 2019, n. 30948). Deve, dunque, essere ribadito il principio di diritto secondo cui: «In tema di riscossione delle imposte sul reddito, nel caso in cui la cartella esattoriale sia stata redatta e notificata su supporto cartaceo, come pure nell’ipotesi che il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, edanche nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata redatta fin dall’origine e notificata in forma digitale, l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che il documento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice» (Cass., 15 luglio 2024, n. 19327).

7. Con riferimento al secondo motivo, come già precisato da questa Corte, in tema di notifica dellacartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell'originaleo della copia autentica della c artella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia dellacartella con la relativa relazione di notifica; in particolare, è stato precisato che dalla previsione del quarto comma dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, secondo cui «l'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione», si desume che, ai fini della prova della notifica della cartella seppure non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, è, tuttavia, necessaria la produzione o della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica (cfr.

Cass., 21 luglio 2021, n. 20769, in motivazione).

8. La sentenza impugnata non è, dunque, conforme ai principi suesposti, laddove ha affermato che, in mancanza delle firme digitali, ove la notifica era avvenuta a mezzo pec, si rendeva necessaria l’attestazione delle conformità della cartella all’originale e che, in mancanza, si aveva un’ipotesi di nullità insanabile (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).

9. Per quanto esposto, va nno accolt i il primo e il secondo motivo di ricorso, con assorbimento del terzo motivo; la sentenza impugnata va cassata, in relazione ai motivi accolti,e la causa va rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio