Cassation court remands case to lower court due to insufficient evidence regarding tax debt rollover and payment regularity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court ordered a remand to a new hearing because the applicant failed to prove the tax debt was subject to a rollover scheme or that payments were regular. The applicant claimed adherence to a rollover program, but the submitted documents did not link the specific tax notice in question to the rollover declaration. Consequently, the court found the lower court's dismissal based on the definitiveness of the tax notice legally unfounded without further factual clarification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 139 c.p.c.; Art. 60 D.P.R. n. 600/73; Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3): When a taxpayer alleges the application of a tax debt rollover scheme or the regularity of payments to challenge the definitiveness of a tax notice, the Supreme Court must remand the case if the submitted evidence fails to establish a direct link between the specific debt and the rollover declaration or to confirm payment status.
Parole chiave
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C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.10675/2022 R.G. proposto da : ALESSANDRO DOMENICO, domiciliato ex lege in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso d a ll’avvocato ALECCI ROBERTO (LCCRRT80E15F158W) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, domiciliata ex lege in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato LA ROSA RITA (LRSRTI63S43G377U) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA - PALERMO - SEZ.DIST.
MESSINA n.9084/2021 depositata i l 14/10/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2025 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. Rilevato che: In punto di fatto, dalla sentenza in epigrafe si apprende quanto segue: Con sentenza 4240/04/2018 la Commissione Tributaria Provinciale di Messina si pronunciava per il difetto di giurisdizione in merito alla pretesa impositiva riguardante i contributi INPS mentre rigettava per le altre pretese fiscali il ricorso proposto da Alessandro Domenico avverso l'avviso di intimazione [n. 29520149006755480000].
Rilevava il Giudice di primo grado che risultava regolarmente notificata la cartella prodromica a mani della moglie del destinatario e, non risultando alcun atto di impugnazione della stessa, la pretesa tributaria doveva ritenersi ormai definitiva […]. Il contribuente proponeva appello, rigettato dalla CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe, sulla base, essenzialmente, della seguente motivazione: Premesso che la decisione di difetto di giurisdizione non risulta contestata […,] per la parte di difetto restante va detto che la procedura di notifica della cartella consegnata risult[a] compiuta in quanto consegnata alla moglie del destinatario dell'atto, procedura che non necessita di ulteriore raccomandata confermativa, come esattamente valutato dal Giudice di primo grado[:] ai sensi dell'art. 139 cpc infatti nei casi di consegna a familiare o addetto alla casa, ufficio o azienda, non è necessario l'ulteriore adempimento dell'avviso al destinatario dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, adempimento previsto solo per il caso di notifica al portiere o al vicino di casa.
La notifica pertanto è assolutamente regolare e la cartella di pagamento, mai impugnata, rimane definitivamente assestata. Ne consegue che gli unici vizi eventualmente rilevabili potrebbero essere quelli propri dell’atto di intimazione oggi in giudizio ma [quanto] all'entità della parte fiscale si rinvia alla definitività dell'atto presupposto sopra detto e ne deriva che l'intimazione non richiede ulteriori specifiche né motivazioni diverse dal rinvio all'atto presupposto divenuto definitivo e ciò sia per l'an che per il quantum della pretesa tributaria.
La prescrizione del tributo è decennale dunque nessun aspetto di decadenza e/o prescrizione viene in rilievo e il richiamo agli interessi […] viene assorbito nella definitività della cartella ed ai meccanismi normativi. Propone ricorso per cassazione il contribuente con un motivo; resistono entrambe le Agenzie fiscali, peraltro, quanto all’ADER, mediante due distinti controricorsi, a ministero rispettivamente dell’Avvocatura generale dello Stato e di avvocato del libero foro. Depositano memorie telematiche sia il contribuente, il quale comunica che il contribuente “nelle more del giudizio ha aderito alla c.d. rottamazione dei ruoli, tra i quali quello che ha dato origine alla cartella di pagamento oggetto dell’impugnazione”, sia l’Avvocatura Generale dello Stato, la quale specifica che “preliminarmente, con la presente memoria, come confermato dalla circolare dell’Avvocatura depositata da ultimo nella presente fase di giudizio ai sensi dell’art. 372 cpc, si vuol chiarire che unicamente per mero errore materiale e svista redazionale, nel controricorso dell’Agenzia delle entrate è stato affermato che l’Avvocatura si è costituita dinanzi alla Suprema Corte anche in nome e per conto di ADER (Agenzia delle entrate–riscossione), anziché soltanto per l’Agenzia delle entrate”.
Considerato che: Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c. in relazione agli artt. 60 D.P.R. n. 600/73 e 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”. “Il Collegio di secondo grado, seguendo quanto già affermato dai giudici di primo grado, ha dichiarato la legittimità del procedimento di notificazione della cartella di pagamento sottostante l’opposta intimazione in quanto la notifica sarebbe avvenuta nei confronti della moglie del ricorrente. Detta procedura, ad avviso dei giudici di seconde cure, non richiederebbe, ai fini del perfezionamento della notifica l’invio della raccomandata contenente inerente la comunicazione di avvenuta notifica […].
Detta affermazione contenuta in sentenza, tuttavia, non [è] corretta”. A fronte di tale motivo, deve rilevarsi, come già anticipato, che, nella memoria, affermasi essere intervenuta adesione alla “rottamazione dei ruoli”. Alla memoria è allegata il “Documento rif. AT – 29590202303263893180” di ADER, privo di data, recante ad oggetto “Comunicazione delle somme dovute”, in riferimento alla “Definizione agevolata (“rottamazione-quater”) dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione” giusta “dichiarazione di adesione alla definizione agevolata presentata il 29/06/2023 prot. n. W-2023062908477256”.
È allegata altresì detta dichiarazione di adesione, contemplante un elenco di cartelle. Nessun elemento consente di evincere che la cartella di pagamento n. 9520090006906912000 menzionata nella memoria effettivamente si riferisce all’avviso di intimazione n. 29520149006755480000 oggetto del presente giudizio. Inoltre nulla è riferito in merito alla regolarità dei pagamenti. Ne consegue che deve essere disposto rinvio a nuovo ruolo per acquisire siffatte necessarie informazioni in uno a specifica documentazione. P.Q.M Dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, mandan