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Decreto — n. 12920/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12920/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12920/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23967/2022 R.G. proposto da : CHECCACCI VANDA, rappresentata e difesa dall’avvocato GABRIELLI GUIDO contro COMUNE DI ANZIO, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rapp. e dif. dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.1190/ 09/ 2022 depositata il 14/03/2022, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dal d.l. 119 del 2018; rilevato l’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654) dalla quale risulta il perfezionamento della definizione agevolata; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; che, pertanto, il processo si è estinto, fatta salva la possibilit à per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 06/05/2025 LaPresident

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12920/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CHECCACCI VANDA, rappresentata e difesa dall’avvocato GABRIELLI GUIDO contro COMUNE DI ANZIO, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rapp. e dif. dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.1190/ 09/ 2022 depositata il 14/03/2022, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dal d.l. 119 del 2018; rilevato l’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654) dalla quale risulta il perfezionamento della definizione agevolata; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; che, pertanto, il processo si è estinto, fatta salva la possibilit à per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 06/05/2025 LaPresident

Parole chiave

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differimento dell'imposizione procedura di ricupero d'imposta crescita in giudicato della tassazione sospensione della riscossione fiscale opposizione al precetto esecutivo assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; che, pertanto, il processo si è estinto, fatta salva la possibilit à per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23967/2022 R.G. proposto da : CHECCACCI VANDA, rappresentata e difesa dall’avvocato GABRIELLI GUIDO contro COMUNE DI ANZIO, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rapp. e dif. dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.1190/ 09/ 2022 depositata il 14/03/2022, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dal d.l. 119 del 2018; rilevato l’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654) dalla quale risulta il perfezionamento della definizione agevolata; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; che, pertanto, il processo si è estinto, fatta salva la possibilit à per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 06/05/2025 LaPresident