Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to automatic filing in the list of terminated cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil proceedings extinct following the automatic inclusion of the case in the list of terminated judgments. The lower court found that the defendant's failure to object to the filing in the list, as required by the 2022 law, constituted a regular termination of the dispute. Consequently, the court ruled that the process ended without a substantive judgment on the merits, leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The automatic inclusion of a case in the list of terminated judgments pursuant to the 2022 law extinguishes the proceedings unless the parties request a hearing within the statutory timeframe.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9911/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro EWA OIL SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato DI FIORE MICHELE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIAn.5653/15/2022 depositata il 29/07/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 30/04/2025 LaPresi