Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to automatic termination under Art. 198 of Law 197/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil proceedings extinct following the automatic termination triggered by the transmission of a list of judgments to the tax authority. The lower court found that the insertion of the case into the list documented the regular conclusion of the dispute under the relevant legislative framework, leaving no grounds for a denial of extinction. Consequently, the court ruled that the process ended by operation of law, with costs remaining on the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200, Legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The transmission of a list of judgments to the tax authority automatically extinguishes the civil proceedings unless the parties request a hearing, thereby terminating the litigation by operation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5026/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro RUGGIERO LUIGI, rappresentato e difesodall’avvocato PERILLO GAETANO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIAn.5292/01/2022 depositata il 11/07/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 30/04/2025 Il Presi