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Decreto — n. 12882/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12882/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12882/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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O Sul ricorso n. 3978/2024 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrente- contro SOCIETA’ GESTIONE SERVIZI AEROPORTI CAMPANI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Enrico Castellani e Silvia Rimedio; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, n. 4629/07/2023 depositata 26 luglio 2023. Visto l’atto depositato il 17 gennaio 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12882/2025 — snciv · Corte di Cassazione: O Sul ricorso n. 3978/2024 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrente- contro SOCIETA’ GESTIONE SERVIZI AEROPORTI CAMPANI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Enrico Castellani e Silvia Rimedio; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, n. 4629/07/2023 depositata 26 luglio 2023. Visto l’atto depositato il 17 gennaio 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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arretrati d'imposta sospensione della riscossione fiscale contenzioso tributario procedura di ricupero d'imposta indennizzo per rumore aeroportuale differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 17 gennaio 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 3978/2024 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrente- contro SOCIETA’ GESTIONE SERVIZI AEROPORTI CAMPANI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Enrico Castellani e Silvia Rimedio; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, n. 4629/07/2023 depositata 26 luglio 2023. Visto l’atto depositato il 17 gennaio 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 06/05/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a