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Decreto — n. 12878/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12878/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12878/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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O Sul ricorso n. 4841/2023 proposto da: FERRO FERDINANDO e CARROZZERIA FERRO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avv. Luca Donegà; - ricorrente- contro VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI – V.E.R.I.T.A.S. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Domenico Giuri e Andrea Codemo; -controricorrente- e COMUNE DI CHIOGGIA, in persona del Sindaco pro tempore; -intimato- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, n. 1344/01/2022 depositata 18 novembre 2022. Visto l’atto depositato il 21 febbraio 2025 con il quale i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12878/2025 — snciv · Corte di Cassazione: O Sul ricorso n. 4841/2023 proposto da: FERRO FERDINANDO e CARROZZERIA FERRO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avv. Luca Donegà; - ricorrente- contro VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI – V.E.R.I.T.A.S. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Domenico Giuri e Andrea Codemo; -controricorrente- e COMUNE DI CHIOGGIA, in persona del Sindaco pro tempore; -intimato- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, n. 1344/01/2022 depositata 18 novembre 2022. Visto l’atto depositato il 21 febbraio 2025 con il quale i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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esecuzione per crediti fiscali tassa sui rifiuti opposizione al precetto esecutivo contenzioso tributario continuazione dell'esecuzione recupero delle spese esecutive

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 21 febbraio 2025 con il quale i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 4841/2023 proposto da: FERRO FERDINANDO e CARROZZERIA FERRO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avv. Luca Donegà; - ricorrente- contro VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI – V.E.R.I.T.A.S. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Domenico Giuri e Andrea Codemo; -controricorrente- e COMUNE DI CHIOGGIA, in persona del Sindaco pro tempore; -intimato- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, n. 1344/01/2022 depositata 18 novembre 2022. Visto l’atto depositato il 21 febbraio 2025 con il quale i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 06/05/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c