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Ordinanza — n. 12873/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax agency appeal regarding property swap registration fees and valuation bases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12873/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional commission decision confirming a lower tax assessment for a property exchange. The agency argued for a specific valuation method under the 1972 VAT law, while the taxpayers contended the 1986 mortgage tax law applied. The court ruled that the single legal act of a swap requires one formal entry and mandates using the value triggering the higher tax, thereby upholding the original lower assessment.

Regesto Legislator

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d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 43, comma 1, lett. b); l. 27 febbraio 1985, n. 52, art. 17, comma 1: A property exchange constitutes a single legal act requiring one formal entry, and the mortgage tax must be calculated on the value of the asset triggering the higher tax rate.

Parole chiave

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property exchange tax mortgage tax valuation single legal act tax base determination administrative appeal dismissal real estate transfer tax proportionality nozione di doppia imposizione

Disposizioni normative citate

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d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 43, comma 1, lett. b)
131, art. 43, comma 1, lett.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 11, comma 1
b ), al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 11, comma 1, ed al d.lgs.
d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 1, comma 1-bis
b )] su di una base imponibile pari al valore del bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta, ed anche a riguardo della tassazione dei beni strumentali che –non incisa dalle disposizioni di cui al d.lgs. 14 marzo 2011, n.
l. 27 febbraio 1985, n. 52, art. 17, comma 1
52, art. 17, comma 1) –ha, per l’appunto, rimarcato che l'imposta ipotecaria va liquidata [ai sensi del d.P.R.
d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 10
23, art. 10 – comporta l’applicazione dell’imposta ipotecaria ai sensi del d.lgs.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
– ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimentoal d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., 8 aprile 2022, n. 11474
Cass., 19 febbraio 2024, n. 4379
Cass., 19 febbraio 2024, n. 4379); 3.1 – va, peraltro, rimarcato che il richiamo al d.P.R.
Cass., 16 marzo 2022, n. 8511
Cass., 16 marzo 2022, n. 8511); -e, del resto, come la Corte ha in più occasioni statuito, a seguito delle innovazioni apportate al d.lgs.
Cass., 13 luglio 2017, n. 17284
248 del 2006, tali imposte devono essere applicate in misura proporzionale anche se relative al trasferimento di beni immobili strumentali,ed indipendentemente dall'assoggettamento di questi ultimi ad IVA (Cass., 13 luglio 2017, n. 17284 cui addeCass., 12 gennaio2022, n.
Cass., 12 gennaio 2022, n. 734
Cass., 24 febbraio 2020, n. 4861
Cass., 24 febbraio 2020, n. 4861); 4.
Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778
1- quater), trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778;
Cass., 5 novembre 2014, n. 23514
Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass.
Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938
23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n.
Cass., 14 marzo 2014, n. 5955
9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32899/2019 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate (06363391001), in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (c.f.: 80224030587), presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia(ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); –ricorrente – contro Fiori Aldo, Servizi Confesercenti S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t.,e Società Cooperativa fra Muratori del Comune di San Possidonio in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante p.t., tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Piero Villani (pierovillani@ordineavvocatibopec.it), elettivamente domiciliati in Roma, via Giovanni Paisiello n. 15, presso lo studio dell’avvocato Ennio Fratticci (enniofratticci@ordineavvocatiroma.org);

–controricorrenti – Ipotecaria e Catastale avverso la sentenza n. 995, depositata il 24 maggio 2019, della Commissione tributaria regionaledell’Emilia-Romagna; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28 novembre 2024,dal Consigliere dott. Liberato Paolitto . Rilevato che: 1. – con sentenza n. 995, depositata il 24 maggio 2019, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna ha disatteso l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, così confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di un silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’imposta ipotecaria corrisposta dai contribuenti in relazione alla registrazione di una permuta immobiliareavente ad oggetto beni immobili strumentali; 1.1 –il giudice del gravame ha rilevato, in sintesi, che « La permuta è un contratto composto da due disposizioni ma che implica una sola formalità»,così che doveva trovare applicazione la disposizione di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 43, comma 1, lett. b ), alla cui stregua nella relativa tassazione la base imponibile va determinata in relazione al « valore del bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta»; 2.

–l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo; - gli intimati Fiori Aldo, Servizi Confesercenti S.r.l. e Società Cooperativa fra Muratori del Comune di San Possidonio in liquidazione, resistono con controricorso. Considerato che: 1. – ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimentoal d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 43, comma 1, lett. b ), al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 11, comma 1, ed al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 1, comma 1-bis, della tariffa allegata, assumendo, in sintesi, che –venendo in considerazione una permuta di immobili strumentali- il criterio normativo della relativa tassazione –esclusa l’applicazione dell’imposta di registro in ragione del principio di alternatività con l’imposta sul valore aggiunto (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,art. 10, n. 8- ter ) – deve essere rinvenuto n ello stesso d.P.R. n. 633/1972, cit., art. 11 (alla cui stregua nella permuta ciascuna operazione va considerata come separatamente sottoposta a tributo), così che nontrovava fondamento la pretesa sottesa all’istanza di rimborso in ragione di una (supposta) considerazione unitaria del contratto di permuta; 2.

–il motivo è destituito di fondamento e va senz’altro disatteso; 3. – in termini generali, la Corte ha statuito che, a i fini della determinazione dell'imposta ipotecaria dovuta in caso di permuta, in applicazione del criterio di cui al combinato disposto dell'art. 2 del d.lgs. n. 347 del 1990 e dell'art. 43 del d.P.R. n. 131 del 1986, la base imponibile va individuata tenendo conto del valore del bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta ipotecaria, a prescindere se quel valore coincida o meno con quello più alto ai fini dell'imposta di registro, in quanto, stante l'autonomia delle due imposte, oggetto del richiamo è il criterio del valore più alto, comune all'imposta di registro, ma non lo stesso valore attribuito ai fini di tale ultima imposta (Cass., 8 aprile 2022, n. 11474); - con più specifico riferimento alle questioni poste col motivo di ricorso, la Corte– nel ribadire che la permuta, in quanto unico negozio giuridico, dà luogo ad un'unica formalità ai fini dell’applicazione dell’imposta ipotecaria (l. 27 febbraio 1985, n. 52, art. 17, comma 1) –ha, per l’appunto, rimarcato che l'imposta ipotecaria va liquidata [ai sensi del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,art. 43, comma 1, lett. b )] su di una base imponibile pari al valore del bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta, ed anche a riguardo della tassazione dei beni strumentali che –non incisa dalle disposizioni di cui al d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 10 – comporta l’applicazione dell’imposta ipotecaria ai sensi del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 1-bisdella tariffa allegata (v.

Cass., 19 febbraio 2024, n. 4379); 3.1 – va, peraltro, rimarcato che il richiamo al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,art. 11, ed al (ivi) sotteso criterio di tassazione separata delle prestazioni, risulta del tutto eccentrico, da un lato, ai criteri di determinazione del presupposto impositivo dell’imposta ipotecaria (correlato alle «formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari»; d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art.

1) e, dall’altro, al rinvio al criterio di determinazione della base imponibile dell’imposta di registro [art. 43, comma 1, lett. b), cit.], ove, dunque, quest’ultima ad ogni modo involge il valore venale del bene piuttosto che il corrispettivo pattuito (v. Cass., 16 marzo 2022, n. 8511); -e, del resto, come la Corte ha in più occasioni statuito, a seguito delle innovazioni apportate al d.lgs. n. 347 del 1990 dalla disciplina introdotta dall'art. 35, comma 10-bis, lett. a), del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, tali imposte devono essere applicate in misura proporzionale anche se relative al trasferimento di beni immobili strumentali,ed indipendentemente dall'assoggettamento di questi ultimi ad IVA (Cass., 13 luglio 2017, n. 17284 cui addeCass., 12 gennaio2022, n. 734;

Cass., 24 febbraio 2020, n. 4861); 4. – le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti non sussistonoi presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale(d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1- quater), trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778;

Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità liquidate che liquida in € 6.000,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15