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Decreto — n. 12862/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12862/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12862/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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TRIB. REG. LAZIO n. 4231/ 01/ 2021 depositata il 22/09/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 10/04/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 12862/2025 — snciv · Corte di Cassazione: TRIB. REG. LAZIO n. 4231/ 01/ 2021 depositata il 22/09/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 10/04/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Parole chiave

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contenzioso tributario procedura per sottrazione d'imposta tempestività tributaria ricupero d'imposta imposta sul reddito differimento dell'imposizione
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8305/2022 R.G. proposto da : RENZI GIANCARLO, D'AVANZO MARIA CLEMENTINA, D'AVANZO GIOVANNI, CARENZI TERESA, JACOBINI SANDRA, D'AVANZO GABRIELLA, D'AVANZO MONICA, D'AVANZO NINO, D'AVANZO MASSIMO, rappresentati e difesi dall’avvocato ANNECCHINO MARCO Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchécontro PENNA MARIA PINA, PENNA MARIA GABRIELLA, EDGILOR IMMOBILIARE SRL(IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE P.P.), PENNA PIER GIORGIO, PENNA AURELIO rappresentati e difesi dagli avvocati PROF. FEDERICO TEDESCHINI E ALESSANDRO TOZZI avverso SENTENZA di COMM.

TRIB. REG. LAZIO n. 4231/ 01/ 2021 depositata il 22/09/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 10/04/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 29/04/2025 La Pre