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Ordinanza — n. 12825/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to taxpayer's late withdrawal of the lawsuit, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12825/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against the regional tax commission's decision regarding property gains. The taxpayer argued that land was agriculturally used rather than buildable, but withdrew the case shortly before the hearing after signing a settlement. The court ruled the proceedings extinguished by this withdrawal, noting that special cost measures do not apply to voluntary withdrawals.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 213 della l. n. 197/2022; Art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002: A taxpayer's withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings, and special cost provisions apply only to rejected appeals or inadmissibility declarations.

Parole chiave

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tax appeal withdrawal procedural extinction tax settlement agreement cassation costs agricultural land use property gains tax voluntary dismissal valore venale dell'immobile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 213 della l. n. 197/2022
Non dev’essere adottata la statuizione di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
Art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002
Non dev’essere adottata la statuizione di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
Art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
Non dev’essere adottata la statuizione di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
Art. 116 c.p.c.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
248, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n.
artt. 116 c.p
Con il primo motivo, rubricato «Violazione o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 67, comma 1 del D.P.R.
art. 360 c.p
248, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25387/2022
Cass. n. 25387/2022). P.Q.M La Corte dichi
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 1 3 10 4 / 20 2 1 , propost o da: POLESELLO VALTER, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv .ti CHIARA RONCAROLO e MAURIZIO RANDAZZO, domiciliati presso i loro indirizzi di posta elettronica certificata -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - intimat a - avverso la sentenza n. 658/4/2020 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 10 novembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 aprile2025 dal consigliere dott. Francesco Cortesi . Rilevato che:

1. Valter Polesello ha impugnato, con ricorso per cassazione, la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. del Piemonteaveva confermato la decisione precedentemente resa dalla C.T.P. di Biella nella controversia promossa dal contribuente avverso l’avviso di accertamento notificatogli il 21 luglio 2017. Con tale atto l’Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori redditi, ai fini Irpef per l’anno di imposta 2012, previo rilievo dell’omessa dichiarazione di plusvalenze generate da una vendita a terzi di beni immobili.

2. La sentenza impugnata, respinte le eccezioni fondate su profili formali dell’atto impositivo, ritenne di condividere i rilievi dell’Ufficio fondati sull’affermata edificabilità dei terreni oggetto di compravendita.

3. Il ricorso è articolato in due motivi. L’Amministrazione finanziaria è rimasta intimata. Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza. Considerato che:

1. Con il primo motivo, rubricato «Violazione o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 67, comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917/1986 (T.U.I.R.) e 36, comma 2 del D.L. n. 223/2006, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, tenuto conto dei vincoli urbanistici cui sono sottoposti alcuni terreni ceduti», il ricorrente critica la sentenza impugnata in punto alla ritenuta natura edificabile dei terreni ceduti, assumendo che i giudici d’appello avrebbero errato nel non rilevare la circostanza che sugli stessi venivano esercitate da tempo attività agricole che li rendevano insuscettibili di trasformazione.

2. Con il secondo motivo, rubricato «n ullità della sentenza impugnata per errore in procedendo commesso dal Collegio di secondo grado, in quanto non si è pronunciato su punti decisivi della controversia e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con contestuale difetto di motivazione della sentenza emessa», il ricorrente assume che il medesimo errore denunziato con la censura precedente sarebbe altresì derivato da un’incompleta valutazione delle emergenze istruttorie e dall’omessa considerazione di circostanze documentate.

3. Occorre preliminarmente rilevare che – con la memoria depositata in prossimità dell’udienza, che ha peraltro reiterato il contenuto di una nota già depositata il 19 settembre 2023 – il contribuente ha dichiarato di rinunziare agli atti del giudizio , affermando di non avervi più interesse per effetto dell’intervenuta sottoscrizione di una definizione transattivaintervenuta con l’Ufficio ai sensi dell’art. 1, comma 213, della l. n. 197/2022». Ne consegue il rilievo dell’estinzione del giudizio. Nulla sulle spese, in assenza di attività difensiva da parte dell’Amministrazione.

Non dev’essere adottata la statuizione di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, per il suo carattere di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (cfr.

Cass. n. 25387/2022). P.Q.M La Corte dichi