Court allows tax agency's appeal, quashing lower court ruling on signature delegation validity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation accepted the tax agency's appeal against a regional tax commission decision regarding the validity of a signature delegation. The lower court had dismissed the agency's argument that a specific signature was invalid due to lack of formal delegation details. The court ruled that signature delegations under the relevant decree do not require explicit naming of the delegate if the official's qualification is identified, thus overturning the lower court's application of this rule.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 42, comma 1 e 3 del d.P.R. n. 600 del 1973; signature delegations for tax assessment notices are mere bureaucratic decentralizations where the delegate's qualification suffices to validate the signature without explicit naming of the delegate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16288/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro FALLIMENTO RIZZO –BOTTIGLIERI – DE CARLINI ARMATORI s.p.a. –FALLIMENTO RBD ARMATORI s.p.a. ; –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria r egionale del la Campania,n. 10202/ 22/20 17 , depositata i n data 5 dicembre 20 17 . Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 1 4 aprile 202 5 dal Consigliere Giuliano Tartaglione. Rilevato che:
1. L’Agenzia delle entrate emetteva l’avviso di accertamento n. TEB07T100029/2015, con cui contestava all a società RBD ARMATORI s.p.a., in relazione all’anno 2011, l’omessa effettuazione, Oggetto Delega di firma - Legittimità della delega in bianco a norma dell’art. 27 d.P.R. 29settembre 1973, n. 600, delle ritenute a titolo d’imposta per Euro 1.875,00. All’esito delle indagini finanziarie svolte ex art. 32 , comma 1 n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , veniva no contesta t i movimenti bancari riferiti ai rapporti di conto corrente intestati ai soci,ritenuti non giustificati ed attinenti ad utili extracontabili.
La contribuente presentava ricorso i n nanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, deducendo , in via preliminare, la nullità dell’atto impositivo per violazione della disciplina sulla delega di firma. In subordine, la ricorrente società censurava nel merito l’accertamento, eseguito – secondo le prospettazioni della contribuente –in violazione della normativa sulle indagini finanziarie. In particolare, sosteneva che la delega di firma del Direttore regionale al Capo Ufficio grandi contribuenti, dott. Corrado Pio De Paoli, firmatario dell’atto impugnato, privo della qualifica di Dirigente di ruolo dell’Ufficio, fosse invalida e la firma come non apposta.
Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle entrate, deducendo che il dott. De Paoli, capo ad interim dell’ U fficio grandi contribuenti , appartenente alla terza area funzionale, era stato delegato dal Capo Ufficio a firmare gli atti tributari, in conformità a quanto previsto dall’art. 42, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. A tal fine l’Ufficio depositava il provvedimento di attribuzione di incarico dirigenziale adottato in data 29 gennaio 2015, a cui era allegata una disposizione di servizio che prevede la delega di firma del Direttore provinciale ai dirigenti in relazione a categorie di atti.
Era poi depositato un ordine di servizio del 2 gennaio 2015 che confermava tutte le deleghe in atto. La CTP accoglieva il ricorso nel merito, disconoscendo l’immediata riferibilità dei movimenti bancari contestati ad un maggior reddito societario presuntivamente distribuito tra i soci , senza pronunciarsi sulla preliminare eccezione relativa all’assenza di una valida delega di firma.
2. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione t ributaria regionale della Campania rigettava l’appello , afferman do che, sulla base della documentazione prodotta dall’Amministrazione finanziaria, non era possibile evincere il conferimento di una valida delega al dott. De Paoli. I giudici di seconde cure ritenevano illegittima la delega di firma poiché disposta senza alcuna indicazione nominativa , in assenza di esplicitazioni relative alle specifiche ragioni della sua assunzione e in difetto di una puntuale indicazione dei limiti temporalidi riferimento (delega in bianco) . Tra i profili di illegittimità della delega, la CTRindicava anche quelli derivanti dalla pronuncia della Corte costituzionale, n. 37 del 17 marzo 2015, in relazione alla qualifica del firmatario che non era inserito nei ruoli di dirigenza dell’Agenzia.
3. Avverso la decisione della CTR dellaCampania proponeva ricorso per cassazionel’Ufficio, affidandosi ad un unico motivo. La curatelaè rimasta intimata. Con ordinanza interlocutoria n. 23167/2019 questa Corte rimetteva la causa alla pubblica udienza, in considerazione della rilevanza della questione di diritto sottesa al motivo di gravame. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 14 aprile 2025. Considerato che:
1. Conil primo ( ed unico ) strumento di impugnazione l’Ufficio deduce la «violazione o falsa applicazione dell’art. 42, commi 1 e 3 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.», atteso che la CTR avrebbe errato nel ritenere che la delega di firma conferita al dott. Corrado Pio De Paoli, funzionario sottoscrivente l’avviso di accertamento impugnato, non fosse legittima in quanto “delega in bianco”. Censura, in particolare, l’impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto fondata l’eccezionedi nullità dell’atto impugnato per la mancata indicazione nella delega del nominativo del delegato, delle ragioni e della duratadella stessa.
Il motivo è fondato. Come costantemente affermato da questa Corte, infatti, «la delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento, conferita dal dirigente ex art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni, in quanto realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna con l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che l'attuazione di detta delega di firma -risultando inapplicabile la disciplina dettata per la delega di funzioni dicui all'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 - avviene anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato che consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa» (Cass. 02/08/2024, n. 21839; conf.
Cass. 19/04/2019, n. 11013). Nella specie la delega (riportata nel suo contenuto nel ricorso) prevede, a fianco di ciascuna categoria di atto, l’individuazione delle singole qualifiche (per quanto qui rilevi, quella di Capo UfficioGrandi contribuenti) rivestite dal delegato autorizzato alla relativa sottoscrizione. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi appena esposti e va, pertanto, cassata.
2. In base alle considerazioni svolte il ricorso va accolto, la sentenza di appello va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio in relazione alla censura accolta, ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a rego