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Ordinanza Interlocutoria — n. 12776/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court for joint trial with related association tax assessment appeal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 12776/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the tax authority's request to join the current case with a pending appeal against an assessment issued to the sports association. The court noted that the Regional Tax Commission had rejected the appeal due to insufficient motivation regarding the collaborator's income calculation. Consequently, the decision was remanded to a new docket for joint handling of both proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 and n. 4 c.p.c.; The Court may order a joint trial of related tax assessment appeals to ensure comprehensive judicial review of the underlying fiscal irregularities.

Parole chiave

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tax assessment appeal joint trial order insufficient motivation sports association collaborator income remand to new docket fiscal irregularities compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma , n.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma , n.
Art. 42 DPR 600/1973
Con il prim o motivo l’Ufficio deduce l a « violazione e falsa applicazione dell’art. 42DPR 600 / 1973 e dell’art.
Art. 7 L. 212/2000
42DPR 600 / 1973 e dell’art. 7 L. 212/2000, in relazione all’art.
Artt. 115 e 116 c.p.c.
Con il secondo motivo l’Ufficio deduce la « nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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n.r.g. 313/2021
Avverso la decisione della CTR proponeva ricorso per cassazione l’Ufficio, affidandosi a due motiv i ed instando per la riunione del presente giudizio a quello pendente innanzi alla Corte, rubricato al n.r.g. 313/2021, avente ad oggetto l’avviso di accertamento nei confronti dell’associazione.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 252/2024R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro TONIRICCARDO; –intimato – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del la Toscana,n. 638/ 03 / 20 23 , depositata i n data 5 luglio 20 23 . Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 1 4 aprile 202 5 dal Consigliere Giuliano Tartaglione. Rilevato che:

1. L’Agenzia delle entrate emetteva l’avviso di accertamento n. T8H01F601740/2017, con cui riqualificava ex art. 67 d.P.R. 22 dicembre 1986, riprendendoli a tassazione come redditi diversi, i compensie i rimborsi spese percepiti da Toni Riccardo in qualità di collaboratore della società sportiva dilettantistica OLIMPIA SSD. Oggetto IRPEF -Avviso di accertamento- Collaboratore di associazione sportiva dilettantistica -Motivazione L’avviso impugnato traevaorigine dalla verifica fiscale eseguita nei confronti della menzionata società, all’esito della quale veniva revocato il regime agevolato ex L. 398/91 previsto per i redditi prodotti dalla società.

In particolare, venivano riscontrate una serie di irregolarità in relazione ai rapporti tra la società sportiva ed i soci/collaboratori. Tra queste spiccava la sistematica erogazione di rimborsi spesa chilometrici per alcune trasferte di cui non veniva indicata la ragione giustificatrice, in modo da occultare – secondo le prospettazioni dell’Ufficio –ulteriori compensi erogati al personale, sì da consentire ai percipienti di aggirare la tassazione di tali proventi. Il contribuente impugnava l’avviso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Livorno, che accoglieva il motivo di ricorso attinente al vizio di motivazione dell’atto accertativo.

2. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione t ributaria regionale della Toscana rigettava l’appello , ritenendo che la ricostruzione dell’Agenzia, adeguatamente motivata con riguardo alle violazioni della società sportiva, non potesse essere condivisa quanto alle ragioni e al metodo di calcolo adoperat i per la rideterminazione del reddito del contribuente.

3. Avverso la decisione della CTR proponeva ricorso per cassazione l’Ufficio, affidandosi a due motiv i ed instando per la riunione del presente giudizio a quello pendente innanzi alla Corte, rubricato al n.r.g. 313/2021, avente ad oggetto l’avviso di accertamento nei confronti dell’associazione. Il contribuenteè rimasto intimat o . È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 14/04/2025. Considerato che:

1. Con il prim o motivo l’Ufficio deduce l a « violazione e falsa applicazione dell’art. 42DPR 600 / 1973 e dell’art. 7 L. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma , n. 3 ) c.p.c . » , avendo la CTR ritenutonon compiutamente motivato l’avviso di accertamento con riguardo alle ragioni e ai criteri di calcolo seguiti per giungere alla rideterminazione del reddito del contribuente. Censura, in particolare,l’impugnata sentenza nella parte in cui ha statuito che la rettifica disposta dall’Ufficio a carico della società, motivata e provata, non può dirsi tale rispetto al contribuente, al quale i giudici di seconde cure ritengono che il reddito sia stato imputato genericamente, per il sol fatto di essere un collaboratore della società e in assenza di rilievi puntuali, tali da consentire la rideterminazione del reddito in conformità al principio di capacità contributiva.

2. Con il secondo motivo l’Ufficio deduce la « nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.

4) c.p.c.», atteso che la CTR non avrebbeadeguatamente valutato tutti gli elementi motivazionali e argomentativi evidenziati nell’avviso di accertamento e nel PVC, violando i principi statuiti dalla Suprema Corte in tema di motivazione e assolvimento dell’onere della prova.

3. In via preliminare la Corte rileva l’opportunità della trattazione congiunta del presente giudizio con quello rubricato al n.r.g. 313/2021, avente ad oggetto l’avviso di accertamento emesso nei confronti dell’associazione, nonché la necessità, ai fini della decisione, di acquisire i fascicoli dei pregressi gradi di merito. Va, per tali motivi, disposto il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con il fascicolo rubricato al n.r.g. 313/2021, onerando la cancelleria dell’acquisizione dei fascicoli d’ufficio dei pregressi gradi del present