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Ordinanza — n. 12758/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax assessment due to lack of substantive reasoning in second-instance judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12758/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal filed by the Revenue Agency against the Second Instance Tax Court's decision. The lower court had partially accepted the taxpayers' arguments but failed to provide substantive reasoning for its reversal of the first-instance ruling. The Court found the second-instance judgment's motivation merely assertive and devoid of the critical evaluation required by law, necessitating a remand for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 123 Cost.; Art. 111 Cost.: A judgment is null if its motivation is merely apparent and fails to demonstrate the critical evaluation of the appealed reasons, requiring a new trial when the reasoning is insufficient to support the decision.

Parole chiave

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lack of substantive reasoning nullity of judgment tax appeal cassation motivation per relationem remand for new trial burden of proof tax administration procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 123 Cost.
Art. 111 Cost.
Art. 41bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
T6XCOFL00720/2019, con i quali rispettivamente accertava,ai sensi dell’art. 41bis d.P.R.
d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460
Art. 39, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Constatata l’assenza della contabilità obbligatoria e considerata l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, l’Ufficio procedeva, ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 03/03/2022, n. 7090
Cass., Sez. U., 04/06/2008 n. 14814
Cass., 7/8/2015 n. 16612
Cass. 21/9/2017 n. 22022
Cass. 25/10/2018 n. 27112
22022 e Cass. 25/10/2018 n. 27112).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4268/20 24 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro ASSOCIAZIONE ALLA VECCHIA DOGANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, eGURIAN MARIA CONSUELO ; –intimate – avverso la sentenza della Corte di g iustizia tributaria di secondo grado del Veneto, n. 714/03/2023, depositata in data 21luglio2023. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 14 aprile 202 5 dal Consigliere Giuliano Tartaglione. Rilevato che:

1. L’Agenzia delle e ntrat e , Direzione Provinciale di Treviso, emetteva nei confronti dell’associazione “Alla Vecchia Dogana” l’avviso di accertamento n. T6X04FT02144/2019 e l’atto di Oggetto Agevolazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche - Avviso di accertamento -IRES, IRAP edIVA -ASD - Sentenza - Motivazione apparente contestazione n. T6XCOFL00720/2019, con i quali rispettivamente accertava,ai sensi dell’art. 41bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per i periodi di imposta dal 2012 al 2017(per i quali non era stata presentata alcuna dichiarazione dei redditi), maggiori IRES, IVA e IRAP, e d applicava la sanzione per la mancata installazione di apparecchio per l’emissione degli scontrini fiscali.

Gli atti impositivi scaturivano da una verifica eseguita dalla Guardia di Finanza, all’esito della quale emergevache l’associazione non era in possesso dei requisiti prescritti dal d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, per gli enti non commerciali, in quanto, pur essendo costituita in forma di associazione culturale, aveva sede in una struttura assimilabile a quella di un ristorante e svolgeva attività di somministrazione di alimenti e bevande con scopo di lucro. Constatata l’assenza della contabilità obbligatoria e considerata l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, l’Ufficio procedeva, ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a ricostruire i ricavi risultanti dalle annotazioni eseguite nella documentazione extracontabile acquisita in sede di verifica (c.d.

“Agenda A” e blocchetti di ricevuta relativi all’emissione di 20 tessere associative). L’associazione chiedeva di definire la controversia mediante adesione, incardinando il contraddittorio con l’Ufficio ed evidenziando come il procedimento di calcolo dei ricavi presunti non fosse stato svolto correttamente, risultando privo dei maggiori costi documentati. Fallito il procedimento con adesione, l ’ a ssociazione, Maria Consuelo Gurian e Pierfrancesco Caminotto proponevano ricorso avverso i summenzionati atti impositivi, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili (violazione del contraddittorio, vizio di motivazione, disconoscimento della natura di ente non commerciale).

La Commissione tributaria provinciale di Treviso accoglie va parzialmente il ricorso, riconoscendo in capo all’associazione i soli costi relativi alle fatture del fornitore Marca Cream s.r.l. (per euro 2.576,43), confermando per il resto l’atto impugnato; la CTP dichiarava, poi, cessata la materia del contendere in relazione alla posizione di Pierfrancesco Caminotto.

2. Le contribuenti interponeva no gravame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, riproponendo le censure sollevate in primo grado e ch iedendo l’ annullamento integrale degli atti impugnati. La C GT - 2 accoglieva l’appello ritenendo illegittimo il disconoscimento operato dall’Agenzia delle entrate in ordine ai presupposti per la fruizione del regime fiscale agevolato previsto per gli enti non commerciali.

3. Per la cassazione della citata sentenza l’Ufficio ha proposto ricorso affidato ad un unico motiv o . Le contribuent i sono rimast e intimate. Il ricorso è stato, quindi,fissato per l’adunanza camerale del 14/04/2025. Considerato che:

1. Con il primo ( ed unico ) motivo di ricorso l ’Ufficio deduce la «violazione e falsa applicazionedell’art. 36 del d. lgs. 546 /1992 e dell’art. 132 n.

4. c.p.c. , in relazione all’articolo 360, co. 1, n. 4, c.p.c.». In particolare, deduce che la CGT - 2 avrebbe ‘del tutto immotivatamente ritenuto non provata la mancanza di presupposti per la fruizione del regime agevolato per gli Enti non commercial’ (pag. 4 del ricorso), essendosi limitata ad affermare che ‘l’Ufficio non abbia dimostrato che la ricorrente non possa essere considerata un’associazione’. Il motivo è fondato. 1.1. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez.

U., 07/04/2014 n. 8053). La mancanza (di motivazione) si configura quando manchi del tutto, nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione. Inoltre, la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass.

Sez. U. n. 8053/2014 cit.). Si è, più recentemente, precisato che «in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Cass. 03/03/2022, n. 7090). 1.2.

Con particolare riferimento alla tecnica motivazionale per relationem questa Corte ha ripetutamente affermato che detta motivazione è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass., Sez. U., 04/06/2008 n. 14814). Il giudice di appello è tenuto ad esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione proposti (ex multis, Cass., 7/8/2015 n. 16612) sicché deve considerarsi nulla – in quanto meramente apparente –una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione, come nel caso di specie, non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (ex multis, Cass. 21/9/2017 n. 22022 e Cass. 25/10/2018 n. 27112). 1.3.

Nella specie la CGT-2 ha accol to l’appello de lle contribuenti sulla base dei seguenti ‘motivi della decisione’: ‘questa Corte ritiene che l’Ufficio non abbia dimostrato che la ricorrente non possa essere considerata un’associazione’ (ultima pagina della sentenza). Trattasi di affermazioni apodittiche ed assertive, che non consentono in alcun modo di apprezzare l'iter logico posto a fondamento della decisione di appello e di verificare le ragioni che hanno indotto la CGT-2a riformare la decisione di prime cure. Siamo in presenza di una "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico" essendo la motivazione confinata nell’affermazione (che costituisce il decisum , presupponente un’argomentazione, del tutto carente nella specie) del mancato assolvimento dell’onere della prova incombente sull’Ufficio: alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue, infatti, l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione.

Precisamente, il giudice di appello pur avendo datoconto, nella parte della sentenza relativa allo svolgimento del processo, delle specifiche critiche mosse dalle contribuenti alla sentenza della CTP (riportando analiticamente le doglianze da esse svolte), omette qualsiasi passaggio motivazionale idoneo a sorreggere l’accoglimento del gravame.

2. In definitiva, va accolto il ricorsoe la sentenza di appello va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delVeneto, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame in relazione alla censura accolta, ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio in rel