Taxpayers win appeal when court finds tax authority must execute judgments despite fund shortages.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax authority's position and ordered the cassation of the lower court's judgment. The taxpayers argued that a lack of funds in the reimbursement fund should prevent the execution of a final appellate decision granting them tax refunds for earthquake damages. The court ruled that the tax authority must activate specific public accounting procedures to execute the judgment, rejecting any reduction of rights due to budgetary constraints.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 comma 665 della legge n. 190 del 2014; Art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992: In tax compliance proceedings, the judge must verify fund availability and activate special procedures to execute a final judgment on tax refunds, prohibiting any deprivation of rights due to budgetary shortages.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19350/2022 R.G. proposto da CAMPO SALVATORE, GURRIERI MARIA, CAMPO LOREDANA, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato MICIELI GIUSEPPA (MCLGPP61R69H163P) -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE RAGUSA, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
SICILIA - SEZ.DIST.CATANIA n.351/2022 depositata i l 18/01/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2025 dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA I contribuenti Campo Salvatore, Campo Loredana e Guerrieri Maria, quali eredi del sig. Giovanni Campo, ottenevano esito favorevole in sede di appello relativamente al loro buon diritto al rimborso per le maggiori imposte versate negli anni 1990, 1991 e 1992 in ragione degli eventi tellurici che hanno scosso la Sicilia orientale. Di fronte alla mancata esecuzione da parte dell'Ufficio, esperivano azione di ottemperanza, che però trovava esito negativo, non sussistendo capienza nel fondo dedicato al rimborso per la fattispecie in oggetto.
Ricorrono quindi per Cassazione i contribuenti, proponendo unico strumento di doglianza, mentre resta intimata l'Agenzia. In prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria ad illustrazione delle proprie ragioni. CONSIDERATO 1. Viene proposto unico motivo di doglianza. 1.1. Con l'unico motivo di doglianza si propone censura ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, comma 665, della legge numero 190 del 2014 e successive modificazioni.
Nella sostanza, si lamenta che la mancata capienza del relativo fondo comporti una decurtazione delle somme individuato in restituzione ed un'impossibilità a portare ad esecuzione la pronuncia di secondo grado passata in giudicato.
2. Il motivo è fondato e merita accoglimento. In più occasioni, anche di recente, questa Suprema Corte di legittimità ha statuito che nel giudizio tributario di ottemperanza, di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice, adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato sul diritto al rimborso d'imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octiesdel d.l. n. 91 del 2017 e dall'art. 29 del d.l. n. 162 del 2019, e, in caso di verificata incapienza, attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario "ad acta", le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento inconto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, una falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati (cfr.
Cass. V, n. 16289/2022).
3. Il ricorso è quindi fondato e la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si attenga ai sopra enucleati principi. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione ; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia – Sez. Staccata di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche s