Cassation court allows tax authority's claim against buyer for seller's debts due to five-year statute of limitations. The court ruled the buyer is jointly liable for the seller's unpaid taxes. The court held the five-year statute of limitations applies to the buyer's joint liability. The court found the buyer is jointly liable for the seller's unpaid taxes. The court held the five-year statute of limitations applies to the buyer's joint liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against the Regional Tax Court's decision, quashing the lower court's judgment and remanding the case for a new trial. The tax agency sought joint liability from the company that acquired a business from a defunct predecessor for unpaid taxes, arguing the five-year statute of limitations applied to the successor. The court rejected the lower court's argument that a four-year limit applied, establishing that the limitation period for the buyer's joint liability depends on the seller's declaration obligations. Consequently, the court ruled in favor of the tax authority, confirming the buyer's potential liability under the relevant tax code provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14, comma 4, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472; Art. 43, comma 2, d.P.R. n. 600/1973: In cases of business transfer where the transferee bears joint liability for the transferor's tax debts, the limitation period for assessment is determined by the transferor's declaration obligations, extending the five-year period applicable to the transferee.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13022/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma,via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro METAL POWER GROUP S.R.L. UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Tarlao in virtù di procura speciale a margine del controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 108/03/2016, depositata il 21 marzo 2016;
AVVISO DI ACCERTAMENTO – IRES-IVA-IRAP 2007. R.G. N. 13022/2016 Cons. est. Valentino Lenoci udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 marzo2025 dal consigliere relatore dott. Valentino Lenoci ; dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott.ssa Paola Filippi , ha concluso chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e terzo motivo; FATTI DI CAUSA 1. A seguito di verifica fiscale operata dall’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Udine nei confronti della EurometalGroup s.r.l. (società cedente l’azienda all’attuale controricorrente Metal Power Group s.r.l. unipersonale), emergevano, per l’anno 2007, una serie di movimentazioni bancarie sui conti correnti sociali, con accreditamenti pari ad € 1.622.681,18 (di cui € 1.443.177,09 con bonifico ed € 179.504,09 tramite versamento diretto) e prelevamenti (in contanti) pari ad € 464.500,00.
In assenza di giustificazioni in ordine a tali movimentazioni, l’Ufficio procedeva quindi ad accertare un maggior reddito di impresa in capo alla società, per complessivi € 2.087.181,18; tale attività di accertamento veniva quindi trasfusa in avviso di accertamento n. TI9030400492/2011. L’ atto in questione non veniva impugnato dalla società entro i termini di legge e, successivamente la società debitrice veniva dichiarata fallita. A seguito di ulteriori indagini, l’Agenzia delle Entrate verificava che la società Eurometal Group s.r.l., a far data da settembre 2007, non aveva più svolto attività, che invece era proseguita dalla società Metal Power Group s.r.l., costituita in data 1° agosto 2007 dalla sig.ra Maura Oliva, già socia della Eurometal Group s.r.l.; ritenendo quindi sussistente una R.G.
N. 13022/2016 Cons. est. Valentino Lenoci cessione d’azienda tra la Eurometal Group s.r.l. e la Metal Power Group s.r.l., e ritenendo sussistenti le condizioni di cui all’art. 14, comma 4, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, l’Agenzia delle Entrate emetteva, nei confronti della predetta Metal Power Group s.r.l., avviso di accertamento n. T19030404102/2013, notificato, unitamente all’avviso di accertamento n. TI9030400492/2011, alla sola Metal Power Group s.r.l., ritenuta responsabile solidalmente per le maggiori imposte e relativi accessori accertati nei confronti della Eurometal Group s.r.l.
2. La Metal Power Group s.r.l., nonché Cartelli Luciano, Oliva Maura e Cartelli Samantha (in qualità, il primo di rappresentante legale e amministratore di fatto, la seconda e la terza di amministratrici di fatto della società Eurometal Group s.r.l.) impugnava no l’avviso di accertamento n. T19030404102/2013 dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Udine la quale, con sentenza n. 205/02/2015, depositata il 25 giugno 2015, rigettava il ricorso proposto dalla società, e dichiarava cessata la materia del contendere nei confronti di Cartelli Luciano, Oliva Maura e Cartelli Samantha, condannando la Metal Power s.r.l. alla rifusione delle spese di lite.
3. Interposto gravame dalla Metal Power Group s.r.l., la Commissione Tributaria Regione del Friuli-Venezia Giulia, con sentenza n. 108/03/2016, pronunciata l’11 gennaio 2016 e depositata in segreteria il 21 marzo 2016, accoglieva l’appello ed annullava l’avviso di accertamento impugnato, condannando l’Ufficio alla rifusione delle spese di lite. R.G. N. 13022/2016 Cons. est. Valentino Lenoci 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi (ricorso notificato il 26 maggio 2016). Resiste con controricorso la Metal Power Group s.r.l.
5. Con decreto dell’11 dicembre 2014 è stata fissata per la discussione dinanzi a questa sezione l’udienza pubblica del 4 marzo 2025. All’udienza suddetta è comparso l’Avvocato dello Stato, in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate, che ha concluso come da verbale in atti. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo e terzo motivo. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi. 1.1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell’art. 57, comma 3, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in combinato disposto dell’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 472/1997, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.
Deduce, in particolare, che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto la necessità, ai fini della validità dell’avviso di accertamento nei confronti del coobbligato in solido, della notifica dell’avviso di accertamento originariamente emesso nei confronti della società cedente il complesso aziendale, e della preventiva escussione del cedente, trattandosi, nella R.G. N. 13022/2016 Cons. est. Valentino Lenoci specie, di solidarietà ex art. 14, comma 4, d.lgs. n. 472/1997, che era di tipo paritetico e non sussidiario. 1.2. Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce sempre violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 57, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972, in combinato disposto con l’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 472/1997, in relazione all’art. 360,comma 1, num. 3), c.p.c.
Ritiene l’Ufficio che il riferimento – operato dalla C.T.R. – alla consapevolezza, da parte dell’Agenzia, dell’esistenza della società Metal Power Group s.r.l. al momento della notifica dell’originario atto impositivo nei confronti della Eurometal Power s.r.l. era del tutto irrilevante nel caso di specie, non essendo tale notifica necessaria ai fini della validità dell’atto emesso nei confronti della stessa Metal Power Group s.r.l. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, infine, si eccepisce la violazione dell ’ a rt. 43 del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.
Deduce, in particolare, l’Ufficio che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto che l’Ufficio era decaduto dal potere di emettere l’avviso di accertamento integrativo impugnato, in quanto non era decorso il termine quinquennale previsto dall’art. 43, comma 1, d.P.R. n. 600/1973.
2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. 2.1. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono fondati. R.G. N. 13022/2016 Cons. est. Valentino Lenoci L’avviso di accertamento emesso nei confronti della Metal Power Group s.r.l. unipersonale si fonda sulla ritenuta sussistenza di un’ipotesi di solidarietà tra cedente e cessionario dell’azienda, come prevista dall’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 472/19972. Trattasi di responsabilità fondata sul presupposto che la cessione d’azienda sia stata attuata in frode dei crediti tributaria, e che ha natura principalee non sussidiaria, come avviene per le normali ipotesi di cessione di azienda.
L’art. 14 d.P.R. n. 472/1997, infatti, distingue due diverse ipotesi di solidarietà, in caso di cessione di azienda. Pe le cessioni non avvenute in frode ai crediti tributari, il primo e secondo comma della norma in questione prevedono sì una responsabilità solidale del cessionario, fermo restando, tuttavia, il beneficio della preventiva escussione e nei limiti, comunque, del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, e comunque per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alleviolazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e dei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazione commesse in epoca anteriore.
L’obbligazione del cessionario, peraltro, è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici finanziari e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza (Cass. 14 marzo 2014, n. 5979). Tali limitazioni, invece, non sussistono nel caso di cessione –qual è quella che l’Ufficio assume essere configurabile nel caso di specie –attuata in frode ai creditori titolari di crediti tributari, in cui la solidarietà è tipo diretto e paritetico, per R.G. N. 13022/2016 Cons. est. Valentino Lenoci cui, da un lato, non è necessario notificare alla cessionaria l’avviso di accertamento già notificato alla cedente (in tal senso Cass. 29 dicembre 2020, n. 29722, che esclude tale necessità sia per le ipotesi di cessione lecita, che per quella in frode)e, dall’altro, non sussiste il beneficium excussionis in base al qualel’Erario dovrebbe prima procedere al recupero delle somme dovute nei confronti del cedente e, solo in via sussidiaria, potrebbe agire nei confronti del cessionario[cfr., sul punto, Cass.29722/2020, secondo la quale « nell'ipotesi di cessione conforme a legge, viene valorizzata la diligenza del cessionario nell'assumere, prima della conclusione del negozio traslativo, informazioni sulla posizione debitoria del cedente, così assumendo il primo una responsabilità sussidiaria, con beneficium excussionis, limitata nel quantum (entro il valore della cessione) e nell'oggetto (con riferimento alle imposte e sanzioni relative al triennio prima del contratto ovvero anche anteriori, ma irrogate o contestate nel triennio, ovvero entro i limiti del debito risultante, alla data del contratto, dagli atti degli uffici finanziari); diversamente, nell'ipotesi di cessione in frode al fisco, la responsabilità del cessionario è presunta iuris tantum, "quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante" e senza i limiti previsti dai per le cessioni conformi a legge»; v. anche Cass. 20 novembre 2020, n. 26480]. 2.2.Anche il terzo motivo è fondato.
Ritiene la C.T.R. che, non essendo stato notificato l’originario avviso di accertamento emesso nei confronti della cedente Eurometal Group s.r.l. (n. TI9030400492/2011) R.G. N. 13022/2016 Cons. est. Valentino Lenoci anche alla Metal Power Group s.r.l., il successivo avviso notificato a quest’ultima nel 2013 era da considerare tardivo, rispetto al termine quadriennale per l’accertamento vigente ratione temporis, ex art. 43, comma 1, d.P.R. n. 600/1973. Deve tuttavia rilevarsi che, nella specie, il termine applicabile è quello quinquennale ex art. 43, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, perché vi era una situazione di omessa dichiarazione da parte del debitore principale Eurometal s.r.l.
Invero, nel caso di solidarietà per debiti tributari, l’obbligo del cessionario è da considerare accessorio rispetto a quello del cedente, il che implica che il termine di decadenza si determina sulla base della posizione del cedente. Del resto, il cessionario risponde per un debito altrui (il cedente), ragion per cui i termini di accertamento non possono che dipendere dalla posizione del debitore principale. Può quindi affermarsi il seguente principio di diritto: «in caso di cessione di azienda, e di responsabilità della cessionaria per i debiti tributari del cedenteex art. 14 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ai fini della determinazione del termine decadenziale per l’accertamento dei redditi, occorre fare riferimento agli obblighi dichiarativi del cedente, perché la responsabilità della cessionaria non è del tutto autonoma, ma dipende dall’esistenza del debito della cedente».
3. Il ricorso deve quindi essere accolto. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli-Venezia Giulia, in diversa composizione, la quale provvederà anchealla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. R.G. N. 13022/2016 Cons. est. Valentino Lenoci P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio,