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Decreto — n. 12710/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against lower court declaring tax litigation extinguished due to procedural time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 12710/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by the Revenue Agency against a lower court ruling that extinguished the tax litigation. The lower court found the case concluded under specific legislative provisions regarding the reduction of time limits for declaring the extinction of proceedings. Consequently, the court upheld the decision that the process was legally extinguished, leaving the costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: When legislative provisions explicitly declare a proceeding extinguished due to time limits, the court must rule on extinction without granting the parties the option to request a hearing, and costs remain with the advancing party.

Parole chiave

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procedural extinction tax litigation time limits Revenue Agency costs allocation contenzioso tributario arretrati d'imposta crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24874/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro BRACCO MICHELE, rappresentato e difesodall’avvocato ROSA LAURA unitamente all'avvocato DEL FEDERICO LORENZO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. L A ZIO n. 1192/ 03/ 2022 depositata il 15/03/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 10/04/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 29/04/2025 La Presiden