Cassation court dismisses appeal regarding extinction of civil proceedings due to lack of opposition to tax authority's declaration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by Ecocart Srl against a lower court ruling that declared the civil proceedings extinct. The lower court found the process terminated because the tax authority's declaration of extinction was not opposed, citing specific articles of the 2022 law. The court upheld this decision, confirming that the absence of a formal objection to the extinction declaration legally ended the litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The extinction of civil proceedings following a declaration by the tax authority is effective without opposition, and the process terminates automatically unless a specific request for a hearing is filed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19575/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro SERRAO GAETANO, ECOCART SRL(IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SERRAO GIOVANNI), rappresentati e difesi d a ll’avvocato CALABRESE INNOCENZO avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. CAMPANIA n. 947/ 22/ 2022 depositata il 24/01/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 10/04/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 29/04/2025 La Presidente