Cassation court allows tax appeal by finding specific grounds implicitly within the entire appeal document.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax authority's objection to the taxpayer's appeal, ruling that the appeal was admissible despite lacking explicit formal censure. The taxpayer argued that specific grounds for appeal could be derived implicitly from the entire document, including factual premises and conclusions, rather than requiring a rigid list of grievances. The court agreed, citing the restrictive nature of the specific grounds requirement and established precedent that the will to contest the first-instance decision suffices if the grounds are identifiable within the whole act.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 53, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; The requirement for specific grounds in a tax appeal does not mandate a rigid formal enumeration but allows specific grounds to be derived implicitly from the entire appeal document, provided the intent to contest the first-instance decision is clearly expressed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4350/2022 R.G. proposto da: SCALA PIETRO, rappresentato e difeso dall’Avvocato Giuseppe Sangiovanni ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocato Alberto Di Capua in Roma, Via V. Colonna n. 40. –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. – controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 5450/2021, depositata in data 2 luglio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2025 dal Consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:
1. In data 07/01/2019 veniva notificato al Sig. Scala Pietro avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate, ai sensi del combinato disposto degli artt. 37, comma 3, e 41-bis del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, accertava ai fini IRPEF, per l'anno Avv. Acc. IRPEFd'imposta 2013, redditi diversi pari € 627.488,00, derivanti dall'esercizio di un'attività illecita svolta mediante la gestione dell'attività svolta dalla società Pisca Trading S.r.L., di cui il contribuente era legale rappresentante.
2. Contro tale avviso proponeva ricorso il contribuente dinanzi la C.t.p. di Napoli; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo conferma del proprio operato.
3. La C.t.p. adita, con sentenza n. 2724/20/20, rigettava integralmente il ricorso del contribuente ritenendolo, sostanzialmente, un soggetto interposto quale amministratore e socio unico della società Pisca Trading S.r.L.
4. Contro tale sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. della Campania; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, chiedendo inammissibilità dell’appello e, in ogni caso, conferma della sentenza di primo grado.
5. Con sentenza n. 5450/21/2021, depositata in data 2 luglio 2021, la C.t.r. adita dichiarava inammissibile il gravame del contribuente, ritenendo l’appello non specifico e prive dell’esposizione di espresse censure ma semplicemente ripetitivo delle eccezioni e deduzioni formulate in primo grado.
6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo e l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 3 aprile 2025 per la quale il contribuente ha depositato memoria. Considerato che:
1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione dell’art. 53, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha dichiarato inammissibile l’appello per mancanza di specificità dei motivi e riproposizione di quelli di primo grado, nonostante con essi il contribuente avesse riproposto quelle censure che non erano state analizzate dal Giudice di primo grado.
2. Il motivo è fondato. Con un autorevole arresto (Cass. 21/07/2020, n. 15519), preceduto e seguito da altri di eguale tenore, si è sostenuto che in tema di contenziosotributario, la mancanza o l'assoluta incertezza deimotivi specifici dell'impugnazione, le quali, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, determinano l'inammissibilità dell'appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità deimotivi ricavarsi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni; ciò in quanto l'articolo cit. deve essere interpretato restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi pertanto consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione. (In applicazione del principio, la S.C. - nel cassare la pronuncia della CTR che aveva ritenuto non identificabile la sentenza impugnata, sul rilievo che nelmotivo di gravame fosse stata indicata una cartella di pagamento riferita ad altro giudizio -, ha evidenziato che dallo stralcio dell'impugnazione si evincesse chiaramente quale fosse la sentenza in questione, ciò trovando riscontro anche nella parte in fatto ed in quellamotiva della stessa pronuncia di appello). 2.1.
Nella fattispecie in esame, la C.t.r., nel dichiarare inammissibile l’appello, ha motivato nel senso che l'appellante non aveva contestato la motivazione espressa da parte dei giudici di primo grado limitandosi a ripetere le medesime eccezioni e deduzioni formulate in primo grado; ribadendo che l'appello non fosse sufficientemente specifico e non contenesse espresse censure rivolte alla sentenza di primo grado e quindi quelle necessaria parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata con espressa e motivata censura, miri ad incrinare il fondamento logico giuridico.
Così opinando, tuttavia, la C.t.r. ha obliterato del tutto la pacifica giurisprudenza di legittimità secondo la quale, nel processo tributario, l'indicazionedei motivi specifici dell'impugnazione, richiesta dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza. È pertanto irrilevante che imotivi siano enunciati nella parte espositiva dell'atto ovvero separatamente, atteso che, non essendo imposti dalla norma rigidi formalismi, gli elementi idonei a rendere "specifici" imotivi d'appello possono essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dall'intero atto diimpugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (Cass.21/11/2019, n. 30341).
3. In conclusione, va accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame