Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12583/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12583/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12583/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

L’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Catania - emetteva l'avviso di accertamento n. RJ601T100672/2009 con il quale rettificava la dichiarazione Modello Unico/2006, per l'anno 2005, presentata dal signor Pagana Antonino, accertando per l'attività di impresa di "Agenzie di mediazione immobiliare" maggiori ricavi per complessivi € 50.007,81 (di cui € 23.386,00 per versamenti non giustificati ed € 26.693,81 per prelevamenti non giustificati) ed il reddito di impresa di € 50.879,81 in luogo del reddito dichiarato in € 800,00; ai fini IRAP il valore della produzione netta di € 50.880,00; ai fini IVA il maggior volume di affari di € 33.031,00 pari ai versamenti non giustificati. Inoltre, sempre ai fini IVA, l'Ufficio considerava i prelevamenti non giustificati acquisti in evasione di imposta, non regolarizzati in violazione dell'art, 6 comma 8, D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 471.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 32 d.P.R. n. 600/1973, art. 112 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 12583/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Nelle more del giudizio di secondo grado, interveniva il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, il quale, all’art. 6, consentiva la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, alla quale aderiva il contribuente presentando, in data 27/05/2019, domanda di definizione della lite.

Parole chiave

Generato dall'IA
inchiesta per sottrazione d'imposta accesso agli atti del contribuente assistenza amministrativa fiscale procedura giudiziaria tributaria mezzi finanziari crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
ha ritenuto applicabile la presunzione prevista dall’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 anche ai prelevamenti effettuati dagli agenti di commercio (come il sig.
art. 112 cod. proc. civ
Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18675/2022 R.G. proposto da: PAGANA ANTONINO, rappresentato e difeso dall’Avvocato Angelo Bonincontro ed elettivamente domiciliato presso lo studio Consulenti Associati in Catania, Via Giuseppe Aurelio Costanzo n.

41. angelobonincontro@pec.ordineavvocaticatania.it –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –resistente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA – SEZIONE DISTACCATA DI CATANIA n. 132/2022, depositata in data 10 gennaio 2022. nonché sul ricorso incidentale iscritto al n. 18675/2022 R.G. proposto da:

PAGANA ANTONINO, rappresentato e difeso dall’Avvocato Angelo Bonincontro ed elettivamente domiciliato presso lo studio Avv. Acc. IVA- IRPEF -IRAP Consulenti Associati in Catania, Via Giuseppe Aurelio Costanzo n. 41, ammesso al gratuito patrocinio. angelobonincontro@pec.ordineavvocaticatania.it –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato.

Avverso il diniego di definizione agevolata con nota prot. n. 24145 del 1° febbraio 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2025 dal Consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Catania - emetteva l'avviso di accertamento n. RJ601T100672/2009 con il quale rettificava la dichiarazione Modello Unico/2006, per l'anno 2005, presentata dal signor Pagana Antonino, accertando per l'attività di impresa di "Agenzie di mediazione immobiliare" maggiori ricavi per complessivi € 50.007,81 (di cui € 23.386,00 per versamenti non giustificati ed € 26.693,81 per prelevamenti non giustificati) ed il reddito di impresa di € 50.879,81 in luogo del reddito dichiarato in € 800,00; ai fini IRAP il valore della produzione netta di € 50.880,00; ai fini IVA il maggior volume di affari di € 33.031,00 pari ai versamenti non giustificati. Inoltre, sempre ai fini IVA, l'Ufficio considerava i prelevamenti non giustificati acquisti in evasione di imposta, non regolarizzati in violazione dell'art, 6 comma 8, D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 471.

2. Avverso il suddetto avviso il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Catania; si costituiva anche l’Ufficio, che chiedeva la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p. di Catania, con sentenza n. 184/02/2016, accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente.

4. Contro tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. della Sicilia; si costituiva anche il contribuente, proponendo altresì appello incidentale.

5. Nelle more del giudizio di secondo grado, interveniva il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, il quale, all’art. 6, consentiva la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, alla quale aderiva il contribuente presentando, in data 27/05/2019, domanda di definizione della lite.

6. L’Ufficio emetteva provvedimento di diniego alla definizione agevolata, impugnato successivamente dal contribuente dinanzi la C.t.r. della Sicilia.

7. Con sentenza n. 132/05/2022, depositata in data 10 gennaio 2022, la C.t.r. adita si pronunciava sul giudizio principale avverso l’avviso di accertamento, accogliendo parzialmente l’appello principale dell’Ufficio e quello incidentale del contribuente.

8. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi mentre l’Agenzia delle Entrate ha depositato mera nota di costituzione ai soli fini di partecipazione all’udienza pubblica.

9. In data 23 febbraio 2024, con provvedimento n. 39409, l’Agenzia delle Entrate di Catania comunicava di aver annullato in autotutela il provvedimento di diniego di condono affermando la validità ed efficacia della definizione della lite richiesta. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 7 marzo 2025 per la quale il contribuente ha depositato memoria. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt. 29 e 39 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha concesso la riunione del giudizio avente ad oggetto la lite avverso l’avviso di accertamento n. RJ601T100672, di cui è stata chiesta la definizione, con il giudizio avente ad oggetto il ricorso proposto avverso il provvedimento di diniego di definizione della controversia tributaria, ancorché la risoluzione di quest’ultimo risultasse certamente pregiudiziale. 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio addotto dalla parte ed emergente dagli atti di causa che, se correttamente valutato dal giudice di merito, avrebbe condotto ad altra diversa statuizione ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha mancato di valutare la circostanza dell’avvenuta adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie, che, valutata dal Giudice di merito, avrebbe condotto ad altra diversa statuizione. 1.3.

Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Mancata esclusione dei prelievi dai redditi assoggettati a tassazione» il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto applicabile la presunzione prevista dall’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 anche ai prelevamenti effettuati dagli agenti di commercio (come il sig. Pagana) che questa Corte non ha mancato, in atre occasioni, di assimilare ai lavoratori autonomi, siccome attività caratterizzata dalla fisiologica promiscuità delle spese professionali e personali. 1.4.

Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Omessa pronuncia in ordine all’eccezione di parziale esclusione dei prelievi dai redditi da assoggettare a tassazione in quanto riferibili a spese extraprofessionali. Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione di parziale esclusione dei prelievi dai redditi da assoggettare a tassazione in quanto riferibili a spese extraprofessionali, proposta dal contribuente nelle proprie controdeduzioni con appello incidentale. 1.5.

Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: «Omessa pronuncia in ordine all’eccezione di mancata applicazione del cumulo giuridico previsto dall’art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 471/97. Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione di mancata applicazione del cumulo giuridico, proposta dal contribuente nelle proprie controdeduzioni con appello incidentale.

2. Va premesso che, con memoria depositata in data 3 febbraio 2025, il contribuente affermava che, in data 23 febbraio 2024, con provvedimento n. 39409, l’Agenzia delle Entrate di Catania comunicava di aver annullato in autotutela il provvedimento di diniego di condono affermando la validità ed efficacia della definizione della lite richiesta. All’uopo, viene allegata dall’Avvocatura dello Stato il provvedimento con il quale l’Agenzia delle Entrate, con riferimento all’avviso di accertamento per cui è causa (ossia n. RJ601T100672/2009, relativo all’anno di imposta 2005), comunicava l’esercizio del potere di autotutela ART.5-130/2022 TYS000064/2023 annullando il diniego di condono relativo all’anno di imposta 2005.

3. In conclusione, va dichiarata cessata la materia del contendere. In considerazione dell’essere intervenuto provvedimento di autotutela,