Decreto — n. 12581/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IASul ricorso n. 9714/2020proposto da: TRE ESSE ITALIA SRL, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Renato Cicerchia; -ricorrente- contro PALLUZZI MANUFATTI DI PALLUZZI EGIDIO C. SNC IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difes a, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Edoardo Belli Contarini e Leonardo Laviola; -controricorrente e ricorrente in via incidentale- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, n. 4526/1/2019 depositata 22 luglio 2019.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12581/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 9714/2020proposto da: TRE ESSE ITALIA SRL, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Renato Cicerchia; -ricorrente- contro PALLUZZI MANUFATTI DI PALLUZZI EGIDIO C. SNC IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difes a, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Edoardo Belli Contarini e Leonardo Laviola; -controricorrente e ricorrente in via incidentale- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, n. 4526/1/2019 depositata 22 luglio 2019.
Parole chiave
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Sul ricorso n. 9714/2020proposto da: TRE ESSE ITALIA SRL, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Renato Cicerchia; -ricorrente- contro PALLUZZI MANUFATTI DI PALLUZZI EGIDIO C. SNC IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difes a, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Edoardo Belli Contarini e Leonardo Laviola; -controricorrente e ricorrente in via incidentale- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, n. 4526/1/2019 depositata 22 luglio 2019.
Visto l’atto depositato il 21 aprile 2023 con il quale la ricorrente harinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 06/05/2025 LaPresidente