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Decreto — n. 12578/2025 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as parties settled dispute under Article 11 of D.L. 50/2017, extinguishing the litigation.

Numero d'incarto Decreto — n. 12578/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax appeal extinguished because the parties had settled the controversy prior to the final ruling. The Revenue Agency withdrew its appeal, explicitly stating that the dispute was resolved under Article 11 of D.L. 50/2017. Consequently, the court ordered the compensation of litigation costs and dismissed the proceedings without a substantive decision on the tax merits.

Regesto Legislator

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Art. 11 D.L. 50/2017; When parties settle a tax dispute before the final judgment, the appeal is extinguished and costs are compensated.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment party settlement D.L. 50/2017 litigation costs compensation Revenue Agency withdrawal contenzioso tributario arretrati d'imposta trasporto marittimo

Disposizioni normative citate

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Art. 11 D.L. 50/2017
Visto l’atto depositato il 24 settembre 2018 con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso dichiarando che le parti hanno definito la controversia exart. 11 del D.L.
Art. 391 cod. proc. civ.
50/2017; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.
art. 391 cod. proc. civ
50/2017; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 884/2017proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentat a e dife sa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro SICURTRANSPORT SPA, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv. Salvatore Sammartino; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, n. 2022/29/2016 depositata il 24 maggio 2016. Visto l’atto depositato il 24 settembre 2018 con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso dichiarando che le parti hanno definito la controversia exart. 11 del D.L. 50/2017; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 30/04/2025 LaPresidente