Civil procedure dismissed: process extinguished by automatic listing of judgment under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinguished following the automatic listing of the judgment in the tax authority's schedule. The lower court found that the insertion into the list, pursuant to Article 1, paragraphs 186 and 200 of Law No. 197/2022, confirmed the regular conclusion of the case without a formal denial. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated by operation of law, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 198, Law No. 197/2022; Art. 391, para. 3, Civil Procedure Code: The process is extinguished by operation of law when the judgment is automatically listed in the tax authority's schedule, terminating the litigation without the need for a formal request to fix a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16492/2022 R.G. proposto da : PARIMAR 95 SCS, rappresentata e difesa dall’avvocato GUZZANTI VALENTINA unitamente all'avvocato GIULIANI FRANCESCO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 5896/ 13/ 2021 depositata il 22/12/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 28/04/2025 La Presid