Cassation Court dismisses appeal against tax court ruling declaring tax litigation extinguished by administrative act.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by PARIMAR 95 SCS against a lower court ruling that declared the tax litigation extinguished. The lower court found the process ended because the tax authority transmitted a document confirming the regular conclusion of the dispute under specific legislative provisions. Consequently, the court upheld the decision that the procedural action terminated without a substantive judgment on the tax liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: The transmission of a document by the tax authority confirming the regular conclusion of a tax dispute pursuant to the cited provisions results in the statutory extinction of the judicial process.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15124/2022 R.G. proposto da : PARIMAR 95 SCS, rappresentata e difesa d a ll’avvocato GUZZANTI VALENTINA unitamente all'avvocato GIULIANI FRANCESCO Contro AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE CENTRALE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 5531/ 11/ 2021 depositata il 02/12/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 28/04/2025 La Preside