Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to regular case definition under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil process extinguished following a lower court's finding that the case was regularly defined under the new procedural law. The plaintiff, Feudi Toscana, challenged the tax agency's decision regarding the extinction of the litigation, arguing against the automatic termination. The court upheld the lower court's ruling, ruling that the procedural requirements for extinction were met and no further action was necessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a case is regularly defined in accordance with the new procedural law, the process is extinguished and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30083/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro FEUDI TOSCANA - CAMPO ALLE COMETE SOCIETA' AGRICOLA A RL, rappresentata e difesa dall’avvocato BIANCAMANO GIANLUCA avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 4282/ 06/ 2022 depositata il 04/10/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 10/04/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 29/04/2025 La Presidente