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Decreto — n. 12574/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12574/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12574/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sul ricorso n. 10931/2018proposto da: VALENTINO ANTONIO, rappresentatoe difeso dagli Avv.tiSergio Fidanzia e Angelo Gigliola; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentat a e dife sa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sez. staccata di Foggia, n. 2880/27/2017depositata il 2 ottobre 2017. Visto l’atto depositato il 2 gennaio 2024con il quale ilricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 30/04/2025 LaPresidente

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12574/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 10931/2018proposto da: VALENTINO ANTONIO, rappresentatoe difeso dagli Avv.tiSergio Fidanzia e Angelo Gigliola; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentat a e dife sa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sez. staccata di Foggia, n. 2880/27/2017depositata il 2 ottobre 2017. Visto l’atto depositato il 2 gennaio 2024con il quale ilricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 30/04/2025 LaPresidente

Parole chiave

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detrazioni e rimborsi condono fiscale amnistia fiscale procedura fiscale ripresa dell'imposta sul valore aggiunto assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 2 gennaio 2024con il quale ilricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 10931/2018proposto da: VALENTINO ANTONIO, rappresentatoe difeso dagli Avv.tiSergio Fidanzia e Angelo Gigliola; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentat a e dife sa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sez. staccata di Foggia, n. 2880/27/2017depositata il 2 ottobre 2017. Visto l’atto depositato il 2 gennaio 2024con il quale ilricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 30/04/2025 LaPresidente