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Decreto — n. 12573/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12573/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12573/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sul ricorso n. 12084/2022proposto da: ERG EOLICA GINESTRA SRL, in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Giuliano Berruti, Angelo Anglani e Maria Serpieri; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempor e, rappresentat a e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale de lla Campania , n . 7815 /1 7 /20 21 depositata il 5 novembre 2021. Visto l’atto depositato il 28 marzo 2025 con il quale la ricorrenteha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 06/05/2025 LaPresident

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12573/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 12084/2022proposto da: ERG EOLICA GINESTRA SRL, in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Giuliano Berruti, Angelo Anglani e Maria Serpieri; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempor e, rappresentat a e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale de lla Campania , n . 7815 /1 7 /20 21 depositata il 5 novembre 2021. Visto l’atto depositato il 28 marzo 2025 con il quale la ricorrenteha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 06/05/2025 LaPresident

Parole chiave

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procedura giudiziaria tributaria revoca dell'opposizione arretrati d'imposta inoltro della dichiarazione fiscale desistenza dall'azione rinuncia al reddito

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 28 marzo 2025 con il quale la ricorrenteha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 12084/2022proposto da: ERG EOLICA GINESTRA SRL, in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Giuliano Berruti, Angelo Anglani e Maria Serpieri; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempor e, rappresentat a e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale de lla Campania , n . 7815 /1 7 /20 21 depositata il 5 novembre 2021. Visto l’atto depositato il 28 marzo 2025 con il quale la ricorrenteha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 06/05/2025 LaPresident