Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 12571/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12571/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12571/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Sul ricorso n. 14399/2020proposto da: ARCO SPEDIZIONI SPA, in persona dellegale rappresentante pro tempore,rappresentata e dife sa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Alfredo Sardella, Lina Menegon e Livia Salvini; -ricorrente- contro COMUNE DITORTONA, in persona del Sindaco pro tempor e, rappresentat o e difes o , anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Luca Arigò e Antonella Giglio; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, n. 1091/1/2019 depositata il 15 ottobre 2019. Visto l’atto depositato il 4 aprile 2023 con il quale laricorrenteha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 30/04/2025 LaPresidente ti

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12571/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 14399/2020proposto da: ARCO SPEDIZIONI SPA, in persona dellegale rappresentante pro tempore,rappresentata e dife sa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Alfredo Sardella, Lina Menegon e Livia Salvini; -ricorrente- contro COMUNE DITORTONA, in persona del Sindaco pro tempor e, rappresentat o e difes o , anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Luca Arigò e Antonella Giglio; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, n. 1091/1/2019 depositata il 15 ottobre 2019. Visto l’atto depositato il 4 aprile 2023 con il quale laricorrenteha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 30/04/2025 LaPresidente ti

Parole chiave

Generato dall'IA
arretrati d'imposta ritiro dell'azione giudiziaria opposizione al precetto esecutivo revoca dell'opposizione annullamento del lodo arbitrale riduzione delle spese giudiziarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 4 aprile 2023 con il quale laricorrenteha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Sul ricorso n. 14399/2020proposto da: ARCO SPEDIZIONI SPA, in persona dellegale rappresentante pro tempore,rappresentata e dife sa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Alfredo Sardella, Lina Menegon e Livia Salvini; -ricorrente- contro COMUNE DITORTONA, in persona del Sindaco pro tempor e, rappresentat o e difes o , anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Luca Arigò e Antonella Giglio; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, n. 1091/1/2019 depositata il 15 ottobre 2019. Visto l’atto depositato il 4 aprile 2023 con il quale laricorrenteha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 30/04/2025 LaPresidente ti