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Decreto — n. 12570/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against tax court ruling declaring tax litigation extinguished by law.

Numero d'incarto Decreto — n. 12570/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed SEIPA SRL's appeal against a Lazio tax court decision that declared the tax litigation extinguished. The lower court found the case closed under Article 1 of Law No. 197/2022 due to the absence of a formal denial of the tax assessment. The Supreme Court upheld this procedural outcome, confirming that the statutory extinction rules were correctly applied without needing further judicial review.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200 della legge n. 197 del 2022; The court declares that a tax litigation is automatically extinguished by law when the administrative authority fails to issue a formal denial of the tax assessment within the prescribed timeframe, thereby closing the case without the need for a substantive judgment on the merits.

Parole chiave

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tax litigation extinction Law 197 2022 procedural closure absence of denial Corte di Cassazione procedura giudiziaria tributaria sospensione della riscossione fiscale validità della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200 della legge n. 197 del 2022
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25996/2022 R.G. proposto da : SEIPA SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato STEVANATO LUCA unitamente all'avvocato D'AMICO VALERIA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. L A ZIO n. 3836/ 06/ 2022 depositata il 13/09/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 10/04/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 29/04/2025 La Presiden