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Ordinanza Interlocutoria — n. 12559/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for remittal due to lack of evidence regarding tax debt removal from the tax roll.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 12559/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the taxpayer's appeal, ordering the case to be remitted to the lower court for further proceedings. The taxpayer argued that tax notices were removed from the official roll under the 'peace tax' regime but failed to submit supporting documentation. Consequently, the Court rejected the claim and required the taxpayer to provide proof within 60 days.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4 and n. 3 of the Code of Civil Procedure; Art. 112 and 116 of the Code of Civil Procedure: The Court dismisses a request for remittal based on alleged omission of pronouncement or motivation when the appellant fails to provide adequate documentary evidence to substantiate the factual basis of their claim.

Parole chiave

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peace tax regime tax roll removal omission of pronouncement lack of evidence remittal to lower court tax debt notification procedural omission contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 112 cod. proc. civ.
Con il primo motivo di ricorso principale, così rubricato «Omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. (art.
Art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.
(art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.)» la contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r.
Art. 116 cod. proc. civ.
Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ., dell’art.
Art. 2697 cod. civ.
civ., dell’art. 2697 cod. civ., dell’art.
Art. 2948 cod. civ.
civ., dell’art. 2948 cod. civ. n.
d.P.r. 29 settembre 1972, n. 57
4 e del d.P.r. 29 settembre 1972, n. 57, primo e secondo comma (art.
Art. 15, primo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Con l’unico motivo di ricorso incidentale, così rubricato «Violazione dell’art. 15, primo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art.
art. 112 cod. proc. civ
Con il primo motivo di ricorso principale, così rubricato «Omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ.
art. 116 cod. proc. civ
Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ., dell’art.
art. 2697 cod. civ
civ., dell’art. 2697 cod. civ., dell’art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22199/2022 R.G. proposto da: SCALIA MARIA, rappresentata e difesa dall’Avv. Salvatore Barbera, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Leonforte, Via Leopardi n. 17, pec avvocatobarbera@pec.it –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata ex lege. –controricorrente e ricorrente incidentale – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ. DIST.CATANIA n. 4704/2022, depositata in data 18 maggio 2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2025 dal Consigliere dr.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di Maria Scalia, l’intimazione di pagamento n. 29320119012095549 avente ad oggetto IRPEF, ILOR, SSN, Imposta Patrimonio, oltre sanzioni ed interessi, per l’anno di imposta 1994 e la correlativa cartella di Cartella di pagamento – IRPEF _ ILOR e altro - 1994 - pagamento n. 29320010121416635 per l’importo complessivo di euro 7.614,13.

2. Avverso l’intimazione di pagamento e la cartella di pagamento, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Catania; si costituiva l’Agenzia delle Entrate rilevando l’inammissibilità del ricorso.

3. La C.t.p. di Catania, con sentenza 11649/2018, accoglieva il ricorso.

4. Contro tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi alla C.t.r. della Sicilia; la contribuente si costituiva tardivamente depositando controdeduzioni; non si costituiva la Riscossione Sicilia s.p.a..

5. Con sentenza n. 4704/2022, depositata in data 18 maggio 2022, la C.t.r. accoglieva l’appello.

6. Nelle more, la contribuente proponeva domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130/2022 cui faceva seguito formale provvedimento di diniego n. prot. 23651 in data 6 marzo 2023.

7. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso svolgendo un motivo di ricorso incidentale. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 18 marzo 2025 per la quale La ricorrente ha depositato memoria. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso principale, così rubricato «Omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.)» la contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione di prescrizione e decadenza dell’intimazione di pagamento, sebbene la contribuente avesse censurato, con specifico motivo di gravame, la sentenza di primo grado che aveva disatteso tale doglianza. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso principale, così rubricato «Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 2948 cod. civ. n. 4 e del d.P.r. 29 settembre 1972, n. 57, primo e secondo comma (art. 360, primo comma, n. 3 e 5 cod. proc. civ.)» la contribuente lamenta l’error in iudicando e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. 1.3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, così rubricato «Violazione dell’art. 15, primo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.)», l’Agenzia delle Entrate lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha proceduto con la compensazione delle spese.

2. Va premesso che la contribuente ha depositato memoria nella quale afferma che, in virtù della pace fiscale, tutte le cartelle comprese nell’avviso di intimazione sono state stralciate dal ruolo; tuttavia, omette di allegare la documentazione adeguata a suffragare la deduzione invocata. Pertanto, si profila opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo affinché il contribuente, nel termine di gg. 60 dalla data di comunicazione del deposito della presente ordinanza, proceda alla trasmissione della documentazione all’uopo idonea. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per gli adempiment