Cassation Court dismisses appeal against tax court ruling declaring tax litigation extinguished by administrative act.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal filed by heirs against a tax court decision that declared the litigation extinguished. The lower court ruled that the insertion of the case into an administrative list for extinguishing proceedings, pursuant to specific legislative provisions, legally terminated the legal process. Consequently, the court upheld the finality of the lower court's decision, confirming that the procedural extinction was valid and binding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The insertion of a case into the administrative list for extinguishing proceedings pursuant to the specified law constitutes a definitive termination of the legal process, rendering any subsequent appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16124/2022 R.G. proposto da : BUCCOLINI LIDIA, BRACCO MICHELE(NELLA QUALITA’ DI EREDE DI BUCCOLINI LIDIA DECEDUTA)rappresentato e difeso d a ll’avvocato ROSA LAURA Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 5832/ 03/ 2021 depositata il 20/12/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 28/04/2025 La Presid