Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to formal listing of case termination.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil process extinguished following a formal listing of the case's termination. The lower court ruled that the absence of a denial in the tax agency's list confirmed the regular definition of the dispute under specific legislative provisions. Consequently, the court dismissed the appeal, noting that procedural costs remain with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The process is extinguished upon formal listing of case termination, with costs borne by the advancing party unless an audience is fixed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15564/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro FALLIMENTO CGF COSTRUZIONI GENERALI SPA GIA' GIAFI COSTRUZIONI SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato FIMIANI BEATRICE unitamente all'avvocato LANDA DAVIDE avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 5838/ 03/ 2021 depositata il 20/12/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 28/04/2025 La Presi