Italian Supreme Court corrects a clerical error in tax litigation costs regarding the state prosecutor's deduction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous tax litigation order. The original order failed to deduct the costs of the state prosecutor from the awarded litigation expenses. Consequently, the Court ordered the revision of the operative part to include the required deduction for the state prosecutor.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ.; Art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ.: The Court of Cassation may correct material errors in its own orders, such as the omission of a statutory deduction for the state prosecutor in litigation costs.
Parole chiave
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esentata e difesa dall'avvocato VILLANIMAURIZIO (VLLMRZ50P24E506Z)-controricorrente-avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA PUGLIA n.2993/02/20 depositata il 23/12/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/04/2025 dalConsigliere GIACOMO MARIA NONNO.1. Con la sentenza n. 2993/02/20 del 23/12/2020, laCommissione tributaria regionale della Puglia (di seguito CTR)Numero registro generale 18168/2021Numero sezionale 3053/2025Numero di raccolta generale 12548/2025Data pubblicazione 12/05/2025accoglieva l’appello proposto dalla società Stasi Frutta s.r.l. (diseguito Stasi) avverso la sentenza n. 1866/04/15 della Commissionetributaria provinciale di Lecce (di seguito CTP), che aveva rigettato ilricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un avvisodi accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno di imposta2006.1.1.
Come emerge dalla sentenza impugnata, la rettifica delreddito della società contribuente prendeva le mosse dall’indicazionedelle operazioni attive pari a zero a fronte di rilevanti erogazioni dicompensi per lavoro autonomo; l’Ufficio, pertanto, procedeva allaricostruzione dei ricavi considerando le poste attive e passiverisultanti dall’anagrafe tributaria.1.2. La CTR accoglieva l’appello di Stasi evidenziando, per quantoancora interessa, che:
a) le dichiarazioni di terzi, i quali affermavanoche le operazioni attive erano state effettuate con Ortofrutticola Stasis.r.l. (di seguito Ortofrutticola) e non già con la società contribuente,erano corroborate da elementi documentali attendibili (fatture eregistri di Ortofrutticola), oltre che dall’attestazione del 16/10/2007 diAE, dalla quale risultava, in data prossima all’anno d’imposta 2006,che Stasi non aveva clienti;
b) la parola “Stasi” contenuta nelnominativo di entrambe le società considerate rendeva plausibilel’errore commesso dai fornitori, anche in ragione delle relazionipersonali che si instauravano nell’ambito del commercioortofrutticolo;
c) le superiori considerazioni erano idonee a superarele presunzioni di cui all’accertamento induttivo sintetico compiuto daAE, che non aveva verificato se i ricavi posti a carico di Stasi fosserouna duplicazione di quelli posti a carico di Ortofrutticola.2. AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione,affidato a due motivi.2 di 5Numero registro generale 18168/2021Numero sezionale 3053/2025Numero di raccolta generale 12548/2025Data pubblicazione 12/05/20253. Stasi resisteva con controricorso e depositava memoria ex art.380 bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
Il ricorso di AE è affidato a due motivi, di seguito riassunti.1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art.39, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, inrelazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. per avere la CTRerroneamente ritenuto che le presunzioni poste a fondamentodell’avviso di accertamento non siano idonee a supportare la ripresa,integrando le stesse non già meri indizi ma prove vere e proprie(quali gli elenchi Cli.Fo.). Inoltre, la CTR non avrebbe tenutoadeguatamente conto degli indizi concernenti i costi per lavorosubordinato, i quali attesterebbero la normale attività d’impresa diStasi.1.2.
Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsaapplicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, per avere la CTR reso motivazione apparente, in quantoillogica e contraddittoria in più parti.2. I motivi possono essere congiuntamente considerati e sono inparte infondati e in parte inammissibili.2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, una volta chel’Amministrazione finanziaria abbia proceduto alla ricostruzioneanalitico-induttiva del reddito in base a presunzioni gravi, precise econcordanti, ovvero, alternativamente, alla ricostruzione induttivapura ai sensi dell’art. 39, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973,anche sulla base di presunzioni cd. supersemplici (da ultimo Cass. n.16528 del 13/06/2024), il giudice tributario di merito ha l’onere dipreviamente valutare singolarmente e complessivamente gli elementiindiziari forniti dall’Amministrazione finanziaria e, una volta ritenuta3 di 5Numero registro generale 18168/2021Numero sezionale 3053/2025Numero di raccolta generale 12548/2025Data pubblicazione 12/05/2025l’idoneità dell’atto impugnato a supportare l’inversione dell’onere dellaprova, deve dare ingresso alla valutazione della prova contrariaofferta dal contribuente.2.2.
Nel caso di specie, il giudice di merito si è adeguato alsuperiore principio di diritto atteso che, diversamente da quantoaffermato dalla difesa erariale, non ha posto in discussione l’idoneitàdell’accertamento induttivo dell’Ufficio a supportare la ripresa, ma haritenuto che la società contribuente aveva fornito la prova contrariasulla stessa gravante per legge.2.3. In particolare, la CTR ha affermato che le dichiarazioni diterzo, corroborate dalle prove documentali fornite e dall’elencoclienti/fornitori attestato dall’Amministrazione finanziaria, sianoelementi idonei a superare quelli forniti da AE in seno all’avviso diaccertamento.2.4.
Trattasi di valutazione comprensibile, logica e niente affattocontraddittoria, che, pertanto, sfugge alla contestazione dimotivazione apparente (con conseguente infondatezza del secondomotivo); a detta valutazione la ricorrente tende a contrapporre unadiversa interpretazione dei medesimi fatti storici presi inconsiderazione dalla CTR, sicché la censura implica la proposizione diun vizio di insufficiente motivazione e si rivela inammissibile anchealla luce della nuova formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ. (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf.
Cass. n.21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n.23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018).2.5. In buona sostanza, la ricorrente, pur deducendoapparentemente, con il primo motivo, una violazione di norme dilegge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice dimerito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudiziodi legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito4 di 5Numero registro generale 18168/2021Numero sezionale 3053/2025Numero di raccolta generale 12548/2025Data pubblicazione 12/05/2025(Cass. n. 3340 del 05/02/2019;
Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass.n. 24155 del 13/10/2017; Cass. n. 8758 del 04/07/2017; Cass. n.8315 del 05/04/2013).3. In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente vacondannata al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo, avutoconto di un valore dichiarato della lite di euro 221.500,00. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del presente procedimento,che si liquidano in euro 7.600,00, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, ad euro 200,00 per spese borsuali e agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 24/04/2025.Il PresidenteLUNELLA CARADONNA5 di 5Numero registro generale 19536/2025Numero sezionale 9050/2025Numero di raccolta generale 10360/2026Data pubblicazione 20/04/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta da:
Oggetto:Correzione errorematerialeGiacomo Maria Nonno Consigliere A.C. 18/12/2025Gianluca Grasso ConsigliereRaffaella Brogi Consigliera Rel.Luigi d'Alessandro Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 19536/2025 R.G. promosso d’Ufficio con decretopresidenziale del 03/10/2025:nel procedimento tra le parti:AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore generale pro tempore,rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOgià ricorrente-controSTASI FRUTTA IN LIQUIDAZIONE SRL in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoMAURIZIO VILLANIgià controricorrente-relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.12548/2025 depositata il 12/05/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dallaConsigliera Raffaella Brogi.Numero registro generale 19536/2025Numero sezionale 9050/2025Numero di raccolta generale 10360/2026Data pubblicazione 20/04/2026Rilevato che:1.
L’avv. MAURIZIO VILLANI, in qualità di difensore di STASI FRUTTAS.R.L. in liquidazione, ha proposto istanza di correzione di erroremateriale, esponendo che:− con ordinanza n. 12548/2025, pronunciata in data 24/04/2025 edepositata in data 12/05/2025, questa Corte ha rigettato il ricorsoproposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza dellaCommissione Tributaria Regionale di Puglia n. 2993/02/2020,pronunciata il 17/11/2020 e depositata il 23/12/2020, definendo ilgiudizio nei termini riportati in ordinanza;− nella parte relativa alla liquidazione delle spese di lite, l’ordinanzacontiene un errore materiale, in quanto ha condannato l’Agenziadelle Entrate al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del procedimento, liquidate in euro 7.600,00, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per spese borsualie agli accessori di legge, senza la distrazione al sottoscrittodifensore seppur richiesta nel controricorso (Cfr. pag. 14, lettera C,delle conclusioni del controricorso, in All. n. 2).Considerato che:1.
L’istanza di correzione di errore materiale deve essere accolta, dato chele conclusioni del controricorso chiedevano la condanna della controparteal pagamento delle spese processuali con distrazione in favore delprocuratore antistatario.P.Q.M.La Corte dispone che nel dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n.12548/2025, pubblicata il 12/05/2025, laddove è scritto: «La Corte rigettail ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente procedimento, che si liquidanoin euro 7.600,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euroNumero registro generale 19536/2025Numero sezionale 9050/2025Numero di raccolta generale 10360/2026Data pubblicazione 20/04/2026200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge.» si legga invece:
«LaCorte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del presente procedimento, che siliquidano in euro 7.600,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, ad euro 200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge, condistrazione in favore del procuratore antistatario Avv. MAURIZIOVILLANI.»Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt.288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5,disp. att. cod. proc. civ.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/12/2025.Il PresidenteDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.