Cassation court remands case for public hearing regarding retroactive application of tax law novella to past years.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Agency's single ground for cassation and ordered the case to be retried in public session. The tax authority argued that the second-instance court erred by applying a new tax law retroactively to years where it was not permitted by transitional rules. The court rejected this claim and deemed a public hearing necessary to resolve the procedural and substantive issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 15, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159; Art. 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472: The court must determine whether a statutory novella applies retroactively to past tax years based on specific transitional provisions before ruling on its validity.
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6145/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata ex lege, –ricorrente – contro SADI IGIENE S.R.L., in persona del rappresentante pro tempore. –intimata – Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO n. 4944/2022, depositata in data 7 novembre 2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2025 dal Consigliere dr.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:
1. L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della società Sadi Igiene s.r.l. la cartella di pagamento n. 97201900986299, portante la pretesa erariale dovuta a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione ex art. 36 bis d.P.r. 29 settembre 1973, n. 600, ed emessa a seguito di decadenza dalla rateizzazione di somme iscritte ai relativi ruoli, per gli anni di imposta 2010, 2011 e 2013. Cartella di pagamento –IRES e altro 2010 2. Avverso la cartella di pagamento, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Roma; si costituiva l’Agenzia delle Entrate rilevando la conferma del proprio operato.
3. La C.t.p. di Roma, con sentenza n. 4550/2021, accoglieva il ricorso.
4. Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio; la società contribuente si costituiva in giudizio, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
5. Con sentenza n. 4944/2012, depositata in data 7 novembre 2022, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado rigettava l’appello.
6. Avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. La società contribuente è rimasta intimata. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 18 marzo 2025. Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159, dell’art. 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 ed art. 11 disp. prel. cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.)» l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado, dopo aver ritenuto che la novella dell’art. 15 ter D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal d.lgs. n. 159/2015, non si applicasse retroattivamente, ha ugualmente aderito alla tesi della società contribuente applicando la disposizione normativa anche ad annualità di imposta in cui non era applicabile in virtù della norma transitoria dettata dall’art. 15 d.lgs. n. 159/2015.
2. Va rilevato che, in considerazione delle questioni agitate, la Corte ritiene opportuna la trattazione in pubblica udienza. P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione della c